giovedì 12 novembre 2015

Nuovi ammortizzatori sociali




Il Ministero del lavoro fornisce ulteriori istruzioni in merito alle nuove norme in materia di ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), con particolare riferimento alla cessazione d’attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà (Circolare del 9 novembre 2015, n. 30).
Con particolare riferimento al campo di applicazione delle novelle disposizioni, il Ministero precisa che, vi rientrano altresì le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli; il concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione. 
Tali imprese cooperative e i loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all'articolo 20, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Quanto alle causali d’intervento, come noto, l’articolo 21 del cit. Decreto n. 148 dispone che:
  • la fattispecie della "riorganizzazione aziendale" assorbe e ricomprende in sé quelle della "ristrutturazione" e "conversione aziendale", anche se il periodo di Cigs così concesso non può essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali, come era invece previsto dalla previgente normativa;
  • nell’ambito della fattispecie di "crisi aziendale" sono ricomprese le causali della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico-finanziari, della crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, della crisi per cessazione di attività. Al riguardo, per tale ultima causale, i requisiti per l’ammissione al trattamento devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2015, nel senso che deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e, altresì, essere presentata l’istanza di ammissione. Il decreto di ammissione può essere emanato anche successivamente al 31 dicembre 2015;
  •  nell’ipotesi di stipula del contratto di solidarietà difensivo, la percentuale "media" di riduzione dell’orario di lavoro di ciascun lavoratore non può essere superiore al 70%, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Riguardo alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, il Ministero del lavoro chiarisce che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione - i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al cit. Decreto Legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione - non è possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.
Lo stesso Ministero del lavoro ribadisce, infine, che, per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148 (24 settembre 2015), relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla suddetta data del 24 settembre, si applicano le disposizioni relative alla previgente normativa.

In particolare, relativamente alla presentazione delle domande di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del menzionato Decreto Legislativo n. 148/2015, si applica il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro; ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.

Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari del Ministero del lavoro n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015. Resta fermo che, alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la normativa contenuta Decreto Legislativo n. 148/2015 in questione, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

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