giovedì 12 novembre 2015

Esonero contributivo anche per i giornalisti iscritti all'Inpgi

L’Inpgi, con circolare 06 novembre 2015, n. 7, fornisce le istruzioni per la fruizione da parte dei datori di lavoro dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei giornalisti iscritti all’Istituto

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi in data 15 ottobre 2015 ha definitivamente deliberato di riconoscere l’agevolazione contributiva dell’esonero in relazione alle nuove assunzioni di giornalisti assicurati presso l’Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015. La delibera è stata approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con nota n. 15483 del 16 ottobre 2015.
Nello specifico, il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 (saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio pervenute per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio), ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante). Altresì, il beneficio compete ai datori di lavoro che stabilizzano i giornalisti già presenti in azienda, con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il diritto alla fruizione dell’incentivo risulta subordinato al rispetto dei principi generali in tema di assunzioni agevolate e delle ulteriori condizioni particolari già enunciate dall’Inps.
L’esonero triennale non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente". Tuttavia, come previsto dalla suddetta delibera Inpgi del 15 ottobre 2015, le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni contributive di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2014 (art. 4 - "Misure di promozione dell'occupazione giornalistica"), presentate all’Istituto in relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via provvisoria, in attesa del DPCM relativo all’anno in corso), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno valutate d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 118, della Legge n. 190/2014. In presenza dei requisiti previsti, dunque, in luogo delle agevolazioni di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2014, sarà autorizzato l’esonero contributivo. Analogamente, per le assunzioni con contratto a tempo determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30 settembre 2014 e che non troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo.
L’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione Inpgi:
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria (L. n. 166/91);
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro (Inpgi, circolare n. 9 del 2 settembre 2009). Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% (Inpgi, circolare n. 5 del 17 ottobre 2014);
- il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e la relativa addizionale.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, opportunamente adeguata in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto); al riguardo, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’articolo 2 o 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno e, pertanto, il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in ragione dell’orario di lavoro.


Nessun commento:

Posta un commento