
L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) ha avanzato una istanza di interpello in ordine alla ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico, calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove, al fine di conoscere:
- se i suddetti atti abdicativi, stipulati in sede sindacale, possano avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata e non ancora corrisposta;
- se, nell’ipotesi negativa, la contribuzione debba essere calcolata sulle mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di legge;
- quali siano in tali fattispecie le modalità di compilazione del LUL, tenuto conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità.
Ciò premesso, in primis si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della posizione attiva creditoria. Il lavoratore, rispetto all’obbligazione in esame risulta "terzo" ed esclusivamente beneficiario della prestazione, sicchè l’obbligo contributivo del datore di lavoro è comunque sussistente indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Oltretutto, il codice civile (art. 2115, co. 3) dispone la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza, sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali, neanche qualora prescritti.
Per quanto concerne la questione relativa alle modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro, considerata la necessità di riportare sul LUL "la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata", nel caso in cui si proceda a conciliazione e in tale sede il lavoratore rinunci alla corresponsione di importi retributivi, gli stessi non andranno indicati sul LUL.
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