lunedì 16 novembre 2015

Compensi agli amministratori

Compensi agli amministratori: necessaria la delibera per la deducibilità


I giudici della Suprema Corte hanno recentemente affermato che deve ritenersi viziata da invalidità insanabile la delibera di assemblea di approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio, nella parte in cui approva la determinazione dei compensi degli amministratori, in quanto oggetto riservato alla previsione statutaria o ad una specifica assemblea dei soci. Alla nullità della delibera consegue l’assoluta indeducibilità fiscale dei compensi stessi, per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità (Corte di Cassazione - Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21953).

La questione controversa riguarda il recupero a tassazione effettuato dall’Agenzia delle Entrate, relativamente ai costi sostenuti dalla contribuente (una società a responsabilità limitata) per il pagamento di compensi ad alcuni componenti del Consiglio di amministrazione non risultanti dallo statuto, né da una specifica delibera di assemblea dei soci.
In particolare, le società appartenenti ad un medesimo gruppo (controllanti) hanno designato, secondo previsione statutaria, alcuni componenti nel consiglio di amministrazione della società contribuente (controllata) ed hanno quindi emesso fatture determinando il compenso dovuto da quest’ultima in relazione all’attività svolta dal proprio personale che aveva assunto l’incarico di consigliere di amministrazione. 
La società controllata ha approvato i compensi fatturati soltanto con la delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio, provvedendo a versare le somme fatturate, con deduzione dei relativi costi dal reddito d’impresa e detrazione dell’IVA liquidata nelle fatture e versata in rivalsa.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto il ricorso della società contribuente ritenendo legittima la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva in virtù del principio di inerenza, considerando invece ininfluente, sotto il profilo fiscale, la determinazione "ex post" del compenso degli amministratori disposta con la delibera assembleare di approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio.
La Corte di Cassazione, invece, riformando la sentenza del giudice di appello, ha affermato l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’IVA come diretta conseguenza dell’invalidità della determinazione dei compensi agli amministratori assunta in violazione delle norme civilistiche (art. 2389 del codice civile, applicabile ratione temporis). 
Secondo i giudici della suprema Corte, l’esigenza di una espressa previsione statutaria o di una specifica delibera assembleare avente ad oggetto la determinazione dei compensi degli amministratori è funzionale a garantire la piena trasparenza e la previa conoscenza di tutti i soci della relativa voce di spesa, in quanto elemento essenziale del rapporto fiduciario che presiede all’affidamento dell’incarico di amministrazione. 
Ne segue la invalidità degli atti difformi degli organi societari, come la delibera assembleare di approvazione del bilancio in cui la liquidazione delle somme da erogare agli amministratori sia meramente indicata in una delle voci di spesa del bilancio di chiusura d’esercizio presentato alla approvazione dell’assemblea. In particolare, la delibera (limitatamente alla determinazione dei compensi) deve ritenersi affetta da nullità generale per contrarietà a norma imperativa e inderogabile sia perché, in generale, la disciplina della struttura e del funzionamento delle società regolari sono dettate (anche) nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività commerciale e industriale del Paese, sia perché, in particolare, la percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea realizza una autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori in violazione di norma imperativa non suscettibile di convalida.
La nullità insanabile dell’atto di determinazione dei compensi si traduce, sotto il profilo fiscale, in un conseguente difetto dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi richiesti dal TUIR ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, in ossequio ai principi di inerenza e competenza.

Nessun commento:

Posta un commento