Con
circolare del 3 novembre 2015, n. 178, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni in ordine ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo triennale di cui all’art. 1, co. 118 e ss., della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
Come noto, la Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Con circolare n. 17/2015, l’Inps aveva già anticipato che, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 c.c., in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, la fruizione dell’incentivo in argomento riguarda altresì i datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla Legge n. 190 del 2014:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al Decreto Legislativo n. 300/1999.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni: le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime; le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Sono ammessi, invece, al beneficio ex Legge n. 190:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo triennale devono richiedere il codice di autorizzazione "6Y" avente il significato di "Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014". La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "6Y" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Detta richiesta va effettuata avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione "esonero contributivo triennale legge n. 190/2014", utilizzando la seguente locuzione: "Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015". La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva relativa ai lavoratori che versano la contribuzione pensionistica alla Gestione dipendenti pubblici con validità dall’1/01/2015 – 31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati "lavoratori agevolati".
I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio ma che non hanno accesso alla funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende dovranno inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di "Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014" prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2015, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici espongono nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale> della sezione<PosPa>. In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della <GestionePensionistica> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di <D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento <RecuperoSgravi>.
<AnnoRif> | AAAA |
<MeseRif> | MM |
<CodiceRecupero> | "3" - "Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" |
<Importo> | = a € 671,66 |
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08, corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) nei limiti della quota a carico del datore di lavoro e, solo in caso di successiva capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle "contribuzioni minori", da versare alla competente Gestione INPS, per la quota residua, rispettando il limite complessivo mensile di € 671,66 (cfr. Circolare Inps n. 17/2015).
Per i rapporti di lavoro part-time, la misura della suddetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a novembre 2015, possono essere esposti nelle denunce inviate fino al 31/01/2016 (periodi retributivi fino a dicembre 2015), valorizzando tanti elementi quanti sono i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente al mese relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.
<AnnoRif> | 2015 |
<MeseRif> | MM (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> di Azienda |
<CodiceRecupero> | "3" - "Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" |
<Importo> | = a € 671,66 |
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il valore "4", avente il significato di "Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti legge n.190/2014", ferma restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione delle retribuzioni.
Nel caso in cui sia necessario modificare i dati relativi all’esonero contributivo indicati nelle denunce trasmesse in precedenza, è necessario elaborare dei V1 causale 5, tenendo conto delle indicazioni fornite per la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale (E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> 5 "Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - valore dichiarato in precedente denuncia".
L’esonero contributivo triennale è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell’INPGI. Le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero devono essere inoltrate direttamente all'INPGI (le modalità di invio saranno stabilite dall’INPGI con apposita circolare). Stante il possesso dei requisiti e delle condizioni fissati dalla Legge n. 190/2014, i benefici contributivi sono efficaci in relazione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dal 1° gennaio 2015.
Orbene, ai fini dell’omogenea applicazione della normativa in parola, l’Inps, con la circolare n. 178/2015 in argomento, precisa che, ai fini dell’individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo, in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero medesimo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
In tale prospettiva, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (art. 1, co. 29, L. n. 190/2014);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
L’Istituto di previdenza precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della Legge n. 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, che regola, nei predetti casi, la restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 della stessa Legge n. 92. Nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, la restituzione del contributo addizionale opera con l’applicazione delle decurtazioni previste dall’ultimo periodo del citato comma 30: i mesi di restituzione del contributo addizionale sono ridotti sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, la restituzione piena del contributo addizionale NASPI ricorre solo nei casi di trasformazione del contratto a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Negli altri casi opererà la contrazione prevista dall’articolo 2, comma 30, della Legge n. 92/2012.
Poiché, infine, l’esonero contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero predetto è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Quanto alle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
- l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;
- anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
- l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Non impedisce, inoltre, l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
L’Inps ricorda che, ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1° ottobre 2014-31 dicembre 2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata. Al riguardo, l’Istituto specifica che, il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge ("con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari", art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo in questione, vi è l’ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume.
Il beneficio, come risaputo, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente" (cfr. circolare n. 17 del 2015), vale a dire, con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (art. 4, co. 8-11, L. n. 92/2012). In proposito - precisa l’Inps - è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. In particolare, per godere dell’incentivo di natura economica previsto dall’articolo 8, comma 4, della Legge n. 223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> "MOBI".
L’esonero non è cumulabile, infine, con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate. Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli possono usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della Legge n. 67 del 1988.