lunedì 7 dicembre 2015

Nuove modalità di fruizione del bonus assunzione detenuti

Nuove modalità di fruizione del bonus assunzione detenuti


L’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità e i termini in uso dal 1° gennaio 2016 per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 2014 (Provvedimento 27 novembre 2015, n. 153321).
In attuazione dell’articolo 3 della Legge n. 193 del 2000, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato il decreto n. 148 del 24 luglio 2014, con il quale ha stabilito che "alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto.
Il credito d’imposta spetta nella misura di:
- 520 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti o internati, detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno;
- 300 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti in semilibertà o internati semiliberi.
Il credito d'imposta spetta per i medesimi importi suindicati, previsti per ciascuna tipologia di assunzioni, alle imprese che:
- svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
- svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
In ogni caso il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, nei limiti del costo sostenuto per il lavoratore.
Dal 1° gennaio 2016 sono modificate le modalità e i termini di fruizione del beneficio.
Il credito d’imposta maturato, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). 
Dalla data suddetta, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta effettuato attraverso il modello F24 diverso da quello telematico si considera irregolare ed i relativi pagamenti come non eseguiti.
A tal fine, a decorrere dalla stessa data è soppresso il codice tributo "6741", denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti" in uso fino al 31 dicembre 2015. Il nuovo codice tributo F24, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta dal 1° gennaio 2016, non è stato ancora adottato, ma sarà definito con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Grazie all’utilizzo degli strumenti telematici, anche le modalità di riconoscimento e i termini di fruizione del credito d’imposta sono modificati, in modo da assicurare un monitoraggio ed un controllo più efficace sul corretto utilizzo di tale beneficio. 
In particolare, viene affidato al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno e con modalità telematiche, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
Allo scopo di garantire che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero della giustizia, quindi, l’Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
Eventuali variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi sono comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca.

I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, possono essere utilizzati dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in compensazione esclusivamente tramite il modello F24 telematico.

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