
Cessione ferie e riposi ai colleghi (Jobs Act – D. Lgs. n. 151/2015)
Uno dei decreti del Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015) contiene una norma che introduce le ferie solidali, ossia la possibilità di cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi in difficoltà che hanno un figlio minore che per particolari condizioni di salute necessita di cure costanti. Vediamo tutte le condizioni previste dalla legge.
Il
Decreto Legislativo n. 151/2015, in attuazione del Job Act, ha introdotto una
norma che consente la cessione dei riposi e delle ferie ai colleghi. Si tratta
di un meccanismo di solidarietà tra dipendenti della stessa azienda che ha la
finalità di aiutare un lavoratore ad assistere un figlio minore che per le
particolari condizioni di salute necessita di cure costanti.
A
introdurre tale possibilità è l’art. 24 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, in vigore dal 24
settembre 2015. Il testo dell’articolo intitolato “Cessione dei riposi e delle
ferie” è il seguente: “Fermi restando i
diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori
possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai
lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a
questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di
salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili
al rapporto di lavoro”.
La cessione deve essere finalizzata a consentire ai lavoratori cessionari di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione saranno affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Quindi
va comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda (Il CCNL dei chimici , per esempio, nel recentemente rinnovo
contrattuale ha già previsto la possibilità di cessione di ferie e rol ai
colleghi impegnati in assistenza di figli minori).
Quali ferie e riposi si posso cedere al collega?
Bisogna
fare attenzione al fatto che la norma inizia con una dicitura che richiama “i
diritti di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che è appunto il
decreto riguardante l’orario di lavoro. Ciò significa che in coordinamento con il D. Lgs. n. 66/2003, la cessione di ferie e riposi è consentita ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 (ossia la normativa sul riposo giornaliero e settimanale).
Di
conseguenza, la cessione con riferimento:
a)
alle ferie, potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, ovvero quelli
previsti dal CCNL in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane,
ovvero quelli riconosciuti in aggiunta al periodo minimo direttamente dal
contratto individuale con il lavoratore, come condizione di miglior favore. In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi).
b)
Per quanto riguarda i giorni minimi di riposo stabiliti dal D. Lgs. n. 66 del
2003, che sono anche essi esclusi dalla possibile cessione delle ferie, il
riferimento è alla normativa sul riposo giornaliero e alla normativa sul riposo
settimanale.
Sempre
a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003:
-
il "periodo di riposo" è “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro”.
Il Decreto del 2003 oltre a stabilire che
“l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”,definisce
-il riposo
giornaliero (“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro
ore”)
-ed
i riposi settimanali (“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo
di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”).
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