mercoledì 30 settembre 2015

Nuove COCOCO dopo Il JOBS ACT -

A decorrere dal 25 giugno 2015, è abrogata la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

In ogni caso, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro (art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015):
- esclusivamente personali;
- continuative;
- le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.


Restano esclusi dalla conversione in un contratto di lavoro subordinato (art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015):

- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;(Uno dei primi contratti che ha recepito la norma è il CCNL Scuole private Laiche, vedasi sotto)

- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (cd. "collaborazioni tipiche") e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, L. n. 289/2002);

- le collaborazioni prestate a favore delle pubbliche amministrazioni, almeno fino al completo riordino della disciplina sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile. Dal 1° gennaio 2017, è comunque fatto divieto alle stesse di stipulare collaborazioni a carattere personale, continuative, organizzate dal committente.

Peraltro, le parti possono richiedere alle Commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003) la certificazione dell’assenza delle suddette condizioni (che, diversamente, determinerebbero la conversione della collaborazione in un contratto di lavoro subordinato). 
In questa circostanza, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o un consulente del lavoro.


Con effetto dal 1° gennaio 2016, è previsto un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione), a condizione che (art. 54, D.Lgs. n. 81/2015):

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione (art. 2113, co. 4, del codice civile) o avanti alle Commissioni di certificazione;

- nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.


A decorrere dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) è abrogata la disposizione normativa che sanciva una presunzione di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva, in presenza di determinate condizioni (art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003).

La norma, tuttavia, continua ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25 giugno 2015 (art. 52, D.Lgs. n. 81/2015).


ESTRATTO  CCNL Scuole private Laiche


(ai sensi della lettera a, comma due art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 26 Parte prima del CCNL e a seguito dell’accordo del 5/5/2003 tra ANINSEI e OO.SS CGIL-CISL Scuola-UIL Scuola e SNALS- Conf.SAL, con l'adesione delle OO.SS. CGIL NIDIL, ALAI CISL e CPO UIL).

Le Parti concordano quanto segue,

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza Partita-IVA, instaurati tra le istituzioni aderenti all’ANINSEI e il personale docente, e con riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili,
Per i docenti delle sole istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi del comma 5, art. 1 L. 62/2000, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.
Per tutte le altre istituzioni il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge.



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