giovedì 17 settembre 2015

Tutela Maternità Lavoratrici e Lavoratori Autonomi



TUTELA MATERNITÀ LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI

È stato pubblicato in G.U. n.144 del 24 giugno 2015 il D.Lgs. n.80/15, in vigore dal 25 giugno 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art.1, co.8 e 9, legge delega n.183/14. Il decreto innova, modificandolo, il c.d. Testo Unico maternità (D.Lgs. n.151/01), introducendo, oltre che per i lavoratori dipendenti, rilevanti novità anche per i lavoratori autonomi.

Estensione ai casi di affidamento o adozione dell’indennità di maternità per le lavoratrice autonome iscritte alla Gestione Separata Inps
Il decreto estende alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps il diritto a percepire l’indennità di maternità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozioni e affidamenti. Nello specifico, la previsione si applica ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata, ma solo qualora non siano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza.
Da sottolineare come, dal 25 giugno, sia garantito il pagamento dell’indennità anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente; di fatto è estensione del principio dell’automaticità della prestazione già riconosciuto ai lavoratori dipendenti.

Estensione dell’indennità di maternità al padre libero professionista iscritto a una forma obbligatoria di previdenza
Viene introdotta la possibilità, per il padre libero professionista, di fruire dell’indennità di maternità pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunziato dalla madre nel secondo anno antecedente la gravidanza per il periodo intercorrente tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi allo stesso. Il diritto alla percezione di tale indennità sorge in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per il periodo residuo.

Indennità per i lavoratori, madre o padre, iscritti a una forma di previdenza obbligatoria, estesa anche ai casi di adozione e affidamento

Ulteriore novità è la previsione che l’indennità di maternità per le lavoratrici o i lavoratori (in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre del bambino) iscritti a una delle forme di previdenza e assistenza riconosciute spetta anche nei casi di adozione e affidamento di minore. Ciò significa che il lavoratore o la lavoratrice iscritti ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in caso di adozione nazionale, potranno fruire del congedo durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; in caso di adozione internazionale, invece, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Nessun commento:

Posta un commento