TUTELA MATERNITÀ LAVORATRICI E LAVORATORI
AUTONOMI

Estensione ai casi di affidamento o adozione dell’indennità
di maternità per le lavoratrice autonome iscritte alla Gestione Separata Inps
Il decreto estende alle lavoratrici autonome
iscritte alla Gestione Separata Inps il diritto a percepire l’indennità di
maternità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia
in caso di adozioni e affidamenti. Nello specifico, la previsione si applica ai
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, in quanto tenuti all’iscrizione alla Gestione
Separata, ma solo qualora non siano iscritti ad altre forme obbligatorie di
previdenza.
Da sottolineare come, dal 25 giugno, sia
garantito il pagamento dell’indennità anche in caso di mancato pagamento dei
contributi da parte del committente; di fatto è estensione del principio
dell’automaticità della prestazione già riconosciuto ai lavoratori dipendenti.
Estensione dell’indennità di maternità al padre libero
professionista iscritto a una forma obbligatoria di previdenza
Viene introdotta la possibilità, per il padre
libero professionista, di fruire dell’indennità di maternità pari all’80% di
cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunziato dalla madre
nel secondo anno antecedente la gravidanza per il periodo intercorrente tra i
due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi allo stesso. Il
diritto alla percezione di tale indennità sorge in caso di morte o di grave
infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo al padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla
madre o per il periodo residuo.
Indennità per i lavoratori, madre o padre, iscritti a una
forma di previdenza obbligatoria, estesa anche ai casi di adozione e
affidamento
Ulteriore novità è la previsione che l’indennità
di maternità per le lavoratrici o i lavoratori (in caso di morte o di grave
infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo al padre del bambino) iscritti a una delle forme di previdenza e assistenza
riconosciute spetta anche nei casi di adozione e affidamento di minore. Ciò
significa che il lavoratore o la lavoratrice iscritti ad un Ente che gestisce
forme obbligatorie di previdenza in caso di adozione nazionale, potranno fruire
del congedo durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore nella famiglia; in caso di adozione internazionale, invece, il congedo
può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata
complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi
successivi all'ingresso del minore in Italia.
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