giovedì 17 settembre 2015


Incentivi all'autoimprenditorialità, criteri e modalità di concessione


Pubblicato, nella G.U. 5 settembre 2015, n. 206, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 140/2015 recante i criteri e le modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Nello specifico, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
- costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
- costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di micro e piccola dimensione.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni tali imprese devono, però:
- essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società. Non sono ammissibili agli aiuti in questione le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
- alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- al commercio e al turismo;
- alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:
1) la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
Le spese ammissibili alle agevolazioni in parola sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- suolo aziendale;
- fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- brevetti, licenze e marchi;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile. Tale finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.
I benefici in questione sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it. Con il medesimo provvedimento sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:
- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa;
- capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
- introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.
Per ciascuno dei criteri suddetti, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.
Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.
Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa apposita comunicazione.
L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non può essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi.
Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attività svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate.
E' fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis, e sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
- verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento;
- trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
- cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo;
- mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
- negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

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