Infortunio in itinere
Incidenti
risarciti dall’Inail avvenuti
durante il tragitto casa-lavoro (o
viceversa): una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n17685 fa il punto
della situazione e spiega, a tutti i dipendenti, quando è possibile chiedere il
risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine e ricordiamo cos’è quello che,
dai tecnici del diritto, viene definito infortunio
in itinere.
1)
Cos’è l’infortunio in itinere
Si tratta dell’infortunio capitato al
lavoratore:– durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
– oppure durante il “normale percorso” che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
–
oppure durante il “normale
percorso” di andata
e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente
un servizio di mensa aziendale.
2)
Qual è il normale percorso che il lavoratore deve scegliere per essere
risarcito?
Il
“normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello “più breve e diretto”. Per cui
gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni
o in differenti tragitti non vengono risarciti.
Eccezionalmente è possibile scegliere il
percorso più lungo,
ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (si pensi al
traffico, ai lavori in corso in una strada, ecc.).
3)
Quando è consentita la deviazione dal normale percorso?
Non è dovuto alcun risarcimento se l’interruzione o la deviazione è del tutto
indipendente dal lavoro o, comunque non necessaria.
L’infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:
– in attuazione di un ordine impartito dal
datore di lavoro;
– per “necessità” ossia dovute a causa di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi
penalmente rilevanti utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato;
3)
Il lavoratore può utilizzare la propria automobile?
Il risarcimento scatta anche se il lavoratore
ha utilizzato la propria auto
privata a condizione che tale scelta sia necessitata [2]: si pensi al
caso in cui la zona ove vi è il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici
o, per raggiungerla con questi ultimi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo
oneroso.
Secondo alcune pronunce della Cassazione, è consentito
utilizzare il mezzo privato quando:
– mancano mezzi pubblici [3];
– esistono mezzi pubblici ma non consentono la
puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli o
gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore [4].
Ovviamente il conducente dovrà rispettare il
codice della strada: diversamente, non potrà essere risarcito.
4)
Quale tipo di infortunio viene risarcito dall’Inail?
Con la sentenza delle Sezioni Unite cui si
faceva riferimento in apertura di articolo, la Suprema Corte ha
chiarito che non tutti i tipi di sinistri possono essere risarciti, ma solo
quelli che dipendono da vicende collegabili in via diretta con il lavoro.
Pertanto, tanto per fare un esempio, se il lavoratore viene aggredito da
qualcuno che ce l’ha con lui per motivi personali non c’è alcun collegamento
tra l’infortunio e il lavoro e, pertanto, nessun risarcimento è dovuto. Stesso
discorso per la donna che venga molestata da uno stalker.
5) I presupposti
per l’infortunio
in itinere restano infatti:
– la causa
violenta
– l’occasione
di lavoro
Pertanto, l’infortunio è indennizzabile
soltanto quando la causa violenta
inerisce comunque all’attività di servizio o è almeno
occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro. È dunque escluso che possa
essere chiamato l’Inail
a coprire le spese quando il collegamento fra l’incidente e il normale percorso
di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di lavoro risulta fondato
soltanto su una semplice coincidenza
di tempo e di luogo.
Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso
degli eredi di una donna accoltellata dal convivente lungo il tragitto
casa-lavoro in orario vicino all’inizio del servizio: in questo caso il
lavoratore corre un rischio che è del tutto scollegato dall’adempimento
dell’obbligazione lavorativa e si trova esposto a un pericolo individuale che
lo segue ovunque, indipendentemente dal fatto che si rechi o meno al lavoro.
Insomma, per dare luogo al risarcimento, il
collegamento con l’occasione di
lavoro non deve essere marginale, e basato esclusivamente su
una semplice coincidenza di tempo e luogo.
Ovviamente a fare da spartiacque resta sempre
il caso concreto. Per esempio, in passato la Cassazione ha ritenuto
indennizzabile, come infortunio
in itinere, la rapina
subita dal lavoratore nel percorso casa-lavoro per sottrargli
la moto utilizzata, individuano in questo modo il collegamento con il lavoro
nel possesso di un bene patrimoniale “quale strumento necessario attraverso il
quale si realizzava l’iter protetto”.
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