mercoledì 9 settembre 2015

PRIME RIFLESSIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIMISSIONI





PRIME RIFLESSIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIMISSIONI



La nuova modalità telematica di invio delle dimissioni, il diritto di ripensamento e revoca, effetti e conseguenze del mancato utilizzo dei moduli


È piuttosto diffuso il deplorevole fenomeno delle “dimissioni in bianco”: si tratta della prassi con cui, alcune aziende, fanno sottoscrivere al lavoratore, già all’atto dell’assunzione, una lettera di dimissioni senza data, in modo tale che il datore la potrà tirare fuori dal cassetto e datarla non appena intende licenziare il dipendente, facendo passare l’atto come un volontario atto di dimissione; in questo modo al dipendente vengono preclusi i diritti e le tutele previste per il caso di licenziamento illegittimo.

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Oggi i decreti attuativi del Job Act hanno riformato la materia, con l’introduzione di una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno.

Lo scopo della nuova norma è quella di precedere una modalità semplificata di dimissioni onde garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.









L’ATTUALE DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI



L’efficacia delle dimissioni è condizionata alla cosiddetta procedura di convalida (o alla mancanza di convalida nei termini stabiliti dalla legge). Fino a quel momento le dimissioni sono considerate valide ma inefficaci e, quindi, il contratto di lavoro non può intendersi cessato.

Convalida
Per rendere efficaci le proprie dimissioni, il lavoratore deve, alternativamente:

– sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
– procedere alla convalida presso le sedi competenti: la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti o le sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La convalida non è richiesta se la cessazione del rapporto rientra nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale (ad esempio in sede di conciliazione davanti all’apposita commissione).

La convalida effettuata presso le DTL viene svolta senza particolari formalità istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione della volontà del lavoratore a dimettersi.


In mancanza di convalida o di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro che voglia rendere efficaci le dimissioni, deve trasmettere al lavoratore – entro 30 giorni dalla data delle dimissioni – un invito scritto a presentarsi presso le sedi competenti per la convalida o ad apporre la sottoscrizione.

A questo punto possono presentarsi le seguenti situazioni:
– il datore di lavoro non provvede, nel termine dei 30 giorni, a trasmettere al lavoratore l’invito: le dimissioni sono definitivamente prive di effetto;

– l’invito è recapitato nel termine dei 30 giorni. In tal caso, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito, il lavoratore può:

a- non aderire all’invito del datore di lavoro: il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto con effetto dalla data delle dimissioni;

b- aderire all’invito del datore di lavoro e convalidare le dimissioni (presso le sedi competenti o firmando la dichiarazione): le dimissioni acquistano efficacia definitiva e il rapporto si risolve con effetto dalla data delle dimissioni;

c- revocare le dimissioni: in tal caso il rapporto di lavoro si ripristina.
Alla revoca conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse al recesso e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.


Con la nuova disciplina i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Dtl competente.

La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.


Anche in questo caso, come in precedenza, il lavoratore può ripensarci e revocare le dimissioni. La revoca deve intervenire entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli e deve essere comunicata con modalità analoghe a quelle delle dimissioni.

Saranno individuati dal ministero del Lavoro, con un apposito decreto, le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Sino ad allora continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nella legge Fornero.


Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo.










Tali modalità di dimissioni non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette.

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