Le spese per la mensa scolastica sono detraibili
Le
spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese
tra quelle “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste
dall'articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili - anche
quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti
terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di
ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo
istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni
delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo
grado. Ai
fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del
bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario
del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e
deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di
frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se
per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre
modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo
o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione,
rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che
certifichi l'ammontare delle spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o
studente. Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore
del servizio di mensa, rientra nell'ambito della previsione di esenzione
dall'imposta di bollo di cui all'articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al
DPR n. 642 del 1972. Si precisa, inoltre, che anche l'istanza presentata dal
genitore per la richiesta dell'attestazione in commento è esente dall'imposta di
bollo, ai sensi dell'articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede
l'esenzione dall'imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti
e documenti esenti dall'imposta di bollo…”. Si rammenta, infine, che sui
documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è
necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati. Per l'anno
d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state
fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla
scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di
spesa. Si
evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il
documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato
al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per
cento ciascuno. Considerato,
tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti
effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata
sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50
per cento, nel
documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di
ripartizione della spesa medesima.
(Fonte: Agenzia delle
Entrate)
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