Inps: parto prematuro – la nuova disciplina
aprile 29
Con la circolare n. 69/2016, l’Inps fornisce le istruzioni
operative relative alla nuova disciplina – introdotta dal D.Lgs. 80/2015 – in
tema di parto prematuro, considerato nell’accezione che vedremo in seguito.

Ora, nei
suddetti casi, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi dopo il
parto tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro (inteso
nell’accezione di cui sopra) e la data presunta del parto, risultando così di
durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente
previsto.
L’Istituto
specifica che la riforma in commento non comporta variazioni nei casi in
cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia
quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato.
La nuova
disciplina si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25
giugno 2015.
Tuttavia,
come precisa l’Istituto, per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25
giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data
stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli
ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia
effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.
Nelle more
della creazione di una nuova applicazione, le domande di maternità/paternità
relative a parti fortemente prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità
cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza, alla Sede INPS
competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. Per
tali domande è utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione
“modulistica”.
Nella circolare in commento sono presenti anche le
istruzioni relative al rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di
ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.
- articolo estratto da "7 Grammi di lavoro.com"
- 29/04/2016
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