Controlli sul
dipendente assente per malattia o permessi
La Cassazione ha sdoganato definitivamente
i controlli segreti, a mezzo di pedinamenti con investigatori privati, dei
dipendenti assenti per malattia o per utilizzo dei permessi.
È possibile controllare di nascosto il dipendente
che prende qualche giorno di permesso
o che certifica la malattia,
ma poi impegna il proprio tempo libero per altre attività: l’azienda lo può far
pedinare da un investigatore privato durante
l’arco della giornata “privata” (o della notte), senza perciò né ledere la sua
privacy, né violare le regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. Il datore
di lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo illegittimo dei giorni
di assenza dal lavoro, può dare il via tranquillamente ad appostamenti,
registrazioni e scatti fotografici anche a mezzo di detective. A dirlo è la Cassazione con una sentenza
della scorsa settimana [1] che,
di certo, metterà in allarme i dipendenti dal “permesso facile”.
Rigido
è anche l’orientamento in tema di malattia:
se è vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa per la visita fiscale e che, fuori
dalle fasce di reperibilità, può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia
anche vero che il suo comportamento non può mai pregiudicare la pronta
guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per cui, se il dipendente in
malattia viene colto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il
licenziamento è più che legittimo.
Certo,
l’agenzia investigativa non potrà in nessun caso svolgere controlli sulla
qualità del lavoro, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non
riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Dette agenzie, per
operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività
lavorativa vera e propria, riservata dallo Statuto dei lavoratori, direttamente
al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Il loro intervento deve essere
limitato solo alla prevenzione e/o punizione di illeciti, anche in ragione del
solo sospetto o
della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
C’è
da dire, in ultimo, che sul piano processuale,
il report scritto del detective non ha valenza di prova documentale, così come non lo
hanno le fotografie se
contestate dal lavoratore con una valida motivazione (e non genericamente). Ma
ben può aprirsi la porta alla prova
testimoniale dell’investigatore medesimo che, così, potrà
riferire al giudice quanto visto con i propri occhi. Il che, ovviamente, sarà
un punto a sfavore del dipendente bugiardo.
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articolo
estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 20/05/2016
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