Licenziamento: come
funziona la conciliazione veloce

Il Jobs Act, per i lavoratori
assunti dal 7 marz 2015 in
poi, col cosiddetto contratto a
tutele crescenti, ha modificato profondamente la disciplina del
licenziamento, introducendo degli indennizzi proporzionati all’anzianità di
servizio.
Oltre a questo, il
Jobs Act ha messo in campo una nuova procedura di conciliazione veloce per evitare
il contenzioso: tramite la
conciliazione, il lavoratore riceve
dal datore un importo esente da tasse e
contributi, senza necessità di andare in giudizio.
Vediamo, nel
dettaglio, come funziona la conciliazione veloce, e a quanto ammonta l’importo dovuto dal datore di
lavoro.
Conciliazione veloce: quando è permessa
La conciliazione
cosiddetta “a tutele crescenti”
è ammessa per il licenziamento dei seguenti lavoratori:
– dipendenti
assunti a tempo indeterminato
dal 7 marzo 2015;
– dipendenti a tempo
determinato trasformati a
tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
– apprendisti con rapporto
instaurato dal 7 marzo 2015.
La procedura di conciliazione deve
essere attivata in una sede protetta, come la Direzione territoriale del
lavoro, un sindacato, o una commissione di conciliazione istituita presso un
diverso ente.
Conciliazione veloce: come funziona
Al fine di evitare il contenzioso, il
datore di lavoro offre al dipendente licenziato un importo pari a:
– 1 mese di stipendio (più
precisamente, una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo
del Tfr), per ogni anno di servizio, con una soglia minima di due mensilità e
massima di 18 mensilità;
– se l’azienda ha un
organico con meno di 15
dipendenti, l’importo è dimezzato e può avere un minimo di 1 ed
un massimo di sei mensilità.
L’offerta deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione, da
parte del dipendente, della comunicazione di licenziamento (ossia entro il
termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento).
La somma pattuita deve
essere corrisposta mediante un assegno
circolare.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore
comporta:
– l’estinzione del rapporto di
lavoro alla data del licenziamento;
–
la rinuncia a impugnare
il licenziamento (anche se il lavoratore l’ha già impugnato);
–
il diritto alla Naspi
(in presenza dei requisiti contributivi e del minimo di giornate di lavoro nei
12 mesi che precedono il licenziamento).
La somma
ricevuta in sede di conciliazione non
è imponibile né contributivo né fiscale (cioè è esente da
imposte e contributi): se, tuttavia, viene offerto un importo aggiuntivo per
definire altre questioni, l’importo
extra è soggetto a imposizione e contribuzione.
Unilav Conciliazione
Una volta terminata
la procedura di conciliazione, anche se il dipendente non ha accettato
l’offerta, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta definizione del procedimento.
La comunicazione deve
essere inviata tramite il sito Clic
Lavoro (è necessario accreditarsi come azienda) entro 65 giorni dalla data di cessazione,
con modello Unilav Conciliazione.
Se non si invia la
comunicazione, si è soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
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articolo
estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 25/02/2016
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