martedì 16 febbraio 2016


Se lavoro durante il congedo parentale mi licenziano?


Prestazione di attività lavorativa durante il congedo parentale: restituzione indennità, restituzione contributi figurativi, rischio di licenziamento.

 Con i nuovi decreti attuativi del Jobs Act, accedere al congedo parentale (noto anche come astensione per maternità facoltativa) è diventato più semplice: difatti, per i dipendenti, il congedo parentale può essere retribuito sino ai 6 anni di età del bambino, e l’astensione non retribuita arriva sino al compimento del 12° anno di età (per approfondimenti, vedi come funziona il nuovo congedo parentale).

Ma che cosa succede se si lavora durante tali periodi di astensione?

Lavoro durante il congedo parentale retribuito


Come accennato, il periodo di astensione retribuita (con indennità pari al 30% della retribuzione), può essere fruito sino ai 6 anni di età del bambino. Possono essere, però, indennizzati, dei 10 mesi complessivamente spettanti ai due genitori (11 mesi in determinate condizioni), soltanto 6 mesi di congedo in totale, tra padre e madre (in pratica, se la madre ha già fruito di 4 mesi di congedo parentale retribuito, il padre potrà vedersi riconoscere l’indennità per soli 2 mesi, sino al 6° anno di età del bambino; le ulteriori mensilità fruibili non vengono indennizzate).

 Se il dipendente presta un’altra attività di lavoro (subordinato, autonomo o parasubordinato), è tenuto a restituire le indennità illegittimamente percepite, ed i contributi accreditati, in quanto l’attività lavorativa è incompatibile con tale astensione facoltativa.

 
 Congedo parentale con due contratti part time

L’unica eccezione all’incompatibilità si verifica quando il dipendente ha più contratti part time, per la precisione a tempo parziale orizzontale: in questo caso, può esercitare il diritto al congedo parentale relativamente ad uno solo dei suddetti rapporti, e proseguire l’altro, o gli altri, contratti in essere senza interrompere l’attività.

In questa ipotesi, infatti, durante l’assenza non si intraprende una nuova attività lavorativa, ma il dipendente si limita a proseguire l’attività (o le attività) già in essere al momento della richiesta di congedo.
 

 Lavoro durante il congedo parentale non retribuito

L’incompatibilità con la prestazione di attività lavorativa non viene a cadere, anche se il congedo parentale non è indennizzato: durante i periodi di astensione facoltativa non retribuita, difatti, al dipendente sono comunque accreditati i contributi figurativi.

Laddove sia accertato lo svolgimento contemporaneo di un altro lavoro ( e non si rientri nell’ipotesi di più contratti part time), i contributi accreditati sono cancellati dall’Estratto conto Inps, come confermato da una nota circolare dell’Istituto [1].

 

Lavoro durante il congedo parentale e licenziamento


Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante i periodi di congedo parentale potrebbe configurare addirittura un abuso idoneo ad essere valutato dal giudice come giusta causa di licenziamento: in questo senso si è espressa la Cassazione, con una nota sentenza del 2008 [2]; in senso contrario, invece, si è pronunciata la stessa Cassazione, con un’altra importante sentenza del 2011 [3], per la quale la sola violazione dell’obbligo di astenersi dal lavoro durante il congedo non è di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento.

Ad ogni modo, licenziamento o no, lavorare durante i periodi di astensione facoltativa, oltreché comportare la restituzione delle indennità ed il mancato accredito dei contributi, potrebbe dar luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro (per approfondimenti, vedi : sanzioni disciplinari, quando sono illegittime).

 

Frazionamento del congedo parentale


Dal 2015, il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria: con tale tipologia di frazionamento, risulta certamente difficile stabilire se è stata prestata altra attività lavorativa durante il congedo parentale.

È possibile anche il frazionamento giornaliero, in modo da inframezzare il congedo con giornate lavorative. Tuttavia, è sconsigliabile utilizzare il frazionamento come “sotterfugio” per lo svolgimento di una contemporanea attività lavorativa, non solo perché l’incompatibilità potrebbe essere comunque contestata, ma anche perché si andrebbero a ledere i principi di correttezza e buona fede, ai quali sia il dipendente che il datore di lavoro sono vincolati, nell’esecuzione del contratto.

articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 15/02/2016

 

2 commenti:

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