martedì 19 luglio 2016


 

Banca online: un software contro le frodi informatiche sul conto

richiedi consulenzaHome banking: analisi comportamentale per evitare le truffe e il prosciugamento del conto corrente.

 Non tutti ne sono ancora a conoscenza, ma le banche stanno sperimentando un sofisticatissimo software, basato sull’analisi delle informazioni biometriche-comportamentali dei clienti che utilizzano la banca telematica (effettuando cioè pagamenti e bonifici online): ciò al fine di evitare i furti d’identità le frodi telematiche operate da chi, riuscendo a captare username e password del servizio di home banking dei correntisti, riesca a depredare i depositi lasciando il conto a secco. Questo sistema riesce ad analizzare e riconoscere alcuni dati biometrici come la pressione sul touch screen o i movimenti del mouse, in occasione della navigazione dell’utente nell’area privata della propria internet banking.

 Questo sistema si propone di innalzare i livelli di tutela attualmente previsti (come password per l’accesso al conto corrente on line, oppure one time password per bonifici e altre operazioni) con nuove modalità di “identificazione” dell’utente.

Le banche lavoreranno con un partner tecnologico in grado di generare profili univoci dei propri clienti, raccogliendo i dati sensibili di questi ultimi in base all’analisi del loro comportamento durante le sessioni di lavoro effettuate nell’area riservata del sito di internet banking. Detto in parole ancora più semplici verranno estrapolate informazioni assai specifiche sulle azioni spontanee dell’utente, come i movimenti del mouse (incluse reazioni inconsce a “interferenze” prodotte appositamente dal sistema), la pressione del dito su schermi touch, oppure la velocità di digitazione sulla tastiera. Tali dati biometrici sono combinati con altre informazioni relative alla tecnologia usata per collegarsi (pc, tablet, smartphone), come i parametri del sistema operativo e del browser di navigazione.

Ogni volta che il cliente si ricollega ai servizi bancari on line, il sistema provvede a comparare le caratteristiche della sua navigazione sul sito con quelle associate al profilo in memoria, così da individuare eventuali tentativi di accesso illecito ai conti on-line, informandone i clienti ed eventualmente inibendo determinate operazioni.

 Questo sistema è stato posto all’attenzione del Garante della Privacy affinché dia il proprio parere e l’Authority ha riconosciuto l’importanza delle finalità perseguite dalla banca a garanzia della sicurezza dei servizi on-line ma, proprio per la delicatezza dei dati personali trattati, ha vincolato l’attivazione del nuovo sistema alla rigorosa osservanza delle misure individuate a tutela della privacy degli interessati.

 - articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 14/07/2016

 

martedì 5 luglio 2016

Facebook: "Tutto quello che avete postato diventa pubblico". È una bufala!


Facebook: "Tutto quello che avete postato diventa pubblico". È una bufala!


La polizia di Stato smentisce e invita a non copiare e incollare

di Marina Crisafi – Se ricevete un messaggio che vi preannuncia che tutto ciò che avete postato su Facebook da domani diventerà pubblico, invitandovi a condividere non credeteci. Come avvisa la polizia di Stato sulla sua pagina "Una vita da social" si tratta dell'ennesima bufala che sta girando sui social e che sta allarmando gli utenti.

Il messaggio diffuso, dato che molti lo stanno copiando e incollando sul proprio profilo, è il seguente:

"Scadenza domani!!! Tutto quello che avete postato diventa pubblico da domani. Anche i messaggi che sono stati eliminati o le foto non autorizzate. Non costa nulla per un semplice copia e incolla, meglio prevenire che curare. Canale 13 ha parlato del cambiamento nella normativa sulla privacy di Facebook. Io non do facebook o qualsiasi entità associata a facebook il permesso di usare le mie immagini, informazioni, i messaggi o i post, passato e futuro. Con questa dichiarazione, do avviso a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire, trasmettere o prendere qualsiasi altra azione contro di me sulla base di questo profilo e / o il suo contenuto. Il contenuto di questo profilo è privato e le informazioni riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge (UCC 1-308-1 1 308-103 e lo statuto di Roma). Nota: Facebook è ora un'entità pubblica. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se preferisci, puoi copiare e incollare questa versione. Se non pubblichi una dichiarazione almeno una volta, Sara ' tatticamente permettendo l'uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato di profilo. Non condivido. Copia e incolla per stare sul sicuro".

Ovviamente, c'è da stare tranquilli non essendoci nulla di vero, ma la Polizia avvisa comunque "copiando e incollando questo stato contribuirete solo a divulgare la solita #catenadisantantonio".

 articolo estratto da "www.Studio Cataldi.it" - 04/07/2016

venerdì 27 maggio 2016


Se il lavoratore comunica l’assenza in ritardo


 




 

Ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario di ingresso nella comunicazione del lavoratore all’azienda: giustificata la sanzione disciplinare.



Che succede se il lavoratore comunica l’assenza dal lavoro dopo che è già scoccato l’orario di entrata? Si tratta di certo di un illecito disciplinare, dice la Cassazione con una recente sentenza [1], tuttavia non particolarmente grave quando la comunicazione avviene, comunque, in tempi relativamente brevi: ad esempio, se il dipendente fa sapere, nell’arco dello stesso giorno, la propria indisponibilità al lavoro rischia, tutt’al più, la sanzione del rimprovero scritto (nel caso di specie, il lavoratore aveva comunicato la sua assenza dopo poco più di un’ora dall’orario di entrata).

Tale sanzione è stata ritenuta, dalla Suprema Corte, congrua rispetto all’illecito; difatti la legge stabilisce che, per il legittimo esercizio del potere disciplinare, è sempre necessario che vi sia proporzionalità tra infrazione commessa e contestata al lavoratore e sanzione irrogata dal datore di lavoro.

 In generale l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere comunicata tempestivamente all’azienda e, comunque, prima del termine dell’inizio della prestazione lavorativa (ossia l’orario di entrata in ufficio). Se così non dovesse essere, ai fini della gravità del comportamento bisognerà valutare il tempo che il dipendente ha impiegato a sanare la dimenticanza: si passa da un ritardo di un’ora (nel migliore dei casi) all’omissione della comunicazione (nei casi più gravi, il che potrebbe costare anche il licenziamento se l’azienda ne ha subito un danno particolarmente grave).


 Il controllo dell’azienda sull’orario di lavoro

Il datore di lavoro può controllare il rispetto dell’orario di lavoro tramite sistemi di rilevazione delle presenze come il badge. Il dipendente che ritardi anche pochi minuti rispetto all’orario di ingresso deve comunicarlo tempestivamente al datore, per cui può essere licenziato qualora il dipendente si faccia timbrare il cartellino dal collega per rispettare i tempi di entrata sul lavoro.
Secondo infatti una sentenza di ieri della Cassazione [2], tale comportamento – anche se isolato e posto in essere una sola volta – è caratterizzato, in sé e per sé, da particolare gravità, a prescindere dalla ripercussioni sull’azienda; il che giustifica il recesso immediato e senza preavviso dal rapporto di lavoro.


La comunicazione della malattia

Non molto diverso dal semplice ritardo è il caso di malattia che renda del tutto impossibile l’entrata sul lavoro. In tal caso, Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale, per rendere possibili i successivi controlli medici.

L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione da parte del medico. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro; la certificazione è invece finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

 

Il procedimento disciplinare in caso di ritardo

Nel caso in cui il lavoratore non osservi tali regole (anche, quindi, nel caso di ritardo comunicato non tempestivamente), il datore di lavoro deve avviare il procedimento di contestazione dell’illecito disciplinare che così si struttura:

  •  comunicazione per iscritto al lavoratore della contestazione relativa al comportamento illegittimo: tale comunicazione deve avvenire tempestivamente rispetto ai fatti, in modo da dare al dipendente la possibilità di difendersi. La contestazione deve contenere la manifestazione non equivoca dell’intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare;

  • entro 5 giorni dalla contestazione, il lavoratore può produrre le proprie difese e controdeduzioni in forma scritta o orale. La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore è illegittima per violazione di norme imperative di legge;

esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 26/05/2016

 

mercoledì 25 maggio 2016


Omicidio stradale e uso dei cellulari

richiedi consulenza
L’uso di telefoni cellulari alla guida è da sempre una delle più frequenti cause di incidenti stradali. Uno strumento per accertare l’eventuale utilizzo è l’analisi delle celle telefoniche.

 Un attimo di disattenzione, uno squillo sul cellulare, un suono inaspettato e una distrazione potrebbe risultare fatale: l’uso dei telefonini mentre si è alla guida è una delle maggiori cause di incidenti stradali e una delle fattispecie poste a fondamento del nuovo reato di omicidio stradale, recentemente inserito nel nostro ordinamento [1].

 Il nuovo reato di omicidio stradale
Secondo le nuove disposizioni è infatti punito a titolo di omicidio stradale colposo il guidatore che causa la morte di una persona in seguito alla violazione di una norma sulla circolazione stradale o perché si è messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave o in stato di grave alterazione data dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Lo stato di ebrezza o di alterazione può essere meno grave e comunque configurare il reato in esame nel caso in cui si tratti di soggetti che svolgono come lavoro l’attività di trasporto di persone o cose.

Lo stato di ebrezza non grave è punito, in maniera più lieve, se il conducente ha superato determinati limiti di velocità, abbia attraversato un semaforo nonostante fosse accesa la luce rossa, abbia circolato contromano, abbia effettuato sorpassi pericolosi o inversioni nelle vicinanze di incroci, curve o dossi.

Appare pertanto evidente come il nuovo reato vada a punire i casi di eccessivo utilizzo di alcool e di uso di sostanze stupefacenti ma anche i casi di disattenzione e negligenza, più o meno gravi, che comunque provochino la morte di un soggetto.


Il traffico dati e l’analisi delle celle telefoniche

In caso di incidente stradale, uno dei primi passi compiuti dalle Autorità competenti è il sequestro dei telefoni dei soggetti coinvolti per poter poi disporre accertamenti specifici al fine di verificare se e in che modo l’incidente può esser stato causato dall’utilizzo del cellulare.

Gli operatori, infatti, mantengono sia i dati relativi al traffico telefonico sia quelli riguardanti il traffico telematico. In questo modo è possibile tracciare l’accesso alla “rete dati”, potendo così monitorare la consultazione della posta elettronica e dei social network.

Infatti, se è possibile comunque utilizzare il telefono nel rispetto del codice della strada mediante l’utilizzo di strumenti come l’auricolare o il vivavoce, non è in alcun modo possibile scrivere messaggi o mail o accedere ai social network in quanto questo comporterebbe una distrazione, dovendo necessariamente distogliere lo sguardo dalla strada e lasciare, anche se con una sola mano, la presa del volante.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 24/05/2016

martedì 24 maggio 2016


Controlli sul dipendente assente per malattia o permessi


La Cassazione ha sdoganato definitivamente i controlli segreti, a mezzo di pedinamenti con investigatori privati, dei dipendenti assenti per malattia o per utilizzo dei permessi.

 È possibile controllare di nascosto il dipendente che prende qualche giorno di permesso o che certifica la malattia, ma poi impegna il proprio tempo libero per altre attività: l’azienda lo può far pedinare da un investigatore privato durante l’arco della giornata “privata” (o della notte), senza perciò né ledere la sua privacy, né violare le regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. Il datore di lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo illegittimo dei giorni di assenza dal lavoro, può dare il via tranquillamente ad appostamenti, registrazioni e scatti fotografici anche a mezzo di detective. A dirlo è la Cassazione con una sentenza della scorsa settimana [1] che, di certo, metterà in allarme i dipendenti dal “permesso facile”.

  Ormai la giurisprudenza ha assunto un’interpretazione restrittiva sull’uso dei permessi e dei giorni di malattia. Quanto ai primi, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche una breve parte della giornata che invece dovrebbe essere sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (nel caso dei permessi della legge 104), così come è stato ritenuto illegittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il congedo parentale per fare un ponte o una gita e non, invece, per le finalità familiari per cui è proprio.

 Rigido è anche l’orientamento in tema di malattia: se è vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa per la visita fiscale e che, fuori dalle fasce di reperibilità, può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia anche vero che il suo comportamento non può mai pregiudicare la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per cui, se il dipendente in malattia viene colto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è più che legittimo.

 Lo Statuto dei lavoratori non accorda una tutela ad oltranza del dipendente, anche al di fuori del luogo di lavoro e, soprattutto, nel caso di comportamenti che possano ledere quel “minimo etico” previsto dalla legge o che si concretizzino in un reato (ad esempio, secondo la Cassazione l’utilizzo dei permessi 104 per fini personali è un illecito penale). Dunque, non c’entra nulla la tutela della libertà e dignità del lavoratore con la possibilità, per l’azienda, di delegare apposite persone (detective e agenzie investigative) a difesa dei propri interessi e, cioè, per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa. Secondo i giudici supremi, il datore di lavoro ha il potere di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, diversi dalla guardie particolari giurate, per controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti.

Certo, l’agenzia investigativa non potrà in nessun caso svolgere controlli sulla qualità del lavoro, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Dette agenzie, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dallo Statuto dei lavoratori, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Il loro intervento deve essere limitato solo alla prevenzione e/o punizione di illeciti, anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

C’è da dire, in ultimo, che sul piano processuale, il report scritto del detective non ha valenza di prova documentale, così come non lo hanno le fotografie se contestate dal lavoratore con una valida motivazione (e non genericamente). Ma ben può aprirsi la porta alla prova testimoniale dell’investigatore medesimo che, così, potrà riferire al giudice quanto visto con i propri occhi. Il che, ovviamente, sarà un punto a sfavore del dipendente bugiardo.
- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 20/05/2016

giovedì 12 maggio 2016


Voucher babysitter, come ottenere il bonus, le istruzioni

Nuove istruzioni dell’Inps sull’utilizzo e l’attivazione dei voucher per l’erogazione dei servizi di baby sitting al posto del congedo parentale.

 È operativa, sul sito dell’Inps, la procedura per l’attivazione ed il pagamento dei voucher babysitter: si tratta di una misura introdotta dalla Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1], nell’ambito della conciliazione famiglia-impiego, erogata dall’Istituto al posto del congedo parentale.

In pratica, anziché fruire del congedo parentale (o maternità facoltativa), interamente o parzialmente, la lavoratrice ha la facoltà di richiedere all’Inps dei buoni lavoro, per pagare un servizio di baby sitting.

I voucher possono essere richiesti sia dalle lavoratrici dipendenti, che dalle parasubordinate (cococo) e dalle libere professioniste, hanno un valore pari a 600 euro mensili e sono erogabili per un massimo di 6 mesi (3 per le lavoratrici autonome).

Voucher baby sitting: come si ottengono

La lavoratrice, dopo aver effettuato l’apposita domanda di beneficio all’Inps ed aver ricevuto il provvedimento di accoglimento (si veda, a questo proposito: Voucher babysitter, istruzioni e domanda), per ottenere i bonus deve effettuare i seguenti passaggi fondamentali:

 – entrare nel sito dell’Inps e registrarsi come committente;

accreditare, sempre nel sito dell’Inps, il prestatore di lavoro (cioè la babysitter) e richiedere l’attivazione dell’Inps card presso l’Ufficio postale;

– comunicare all’Inps la prestazione lavorativa;

– effettuare la consuntivazione dei voucher al termine della prestazione (precisando se il pagamento degli stessi deve avvenire con scomputo dal bonus o con altri mezzi, nell’eventualità che si ricorra già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi).

 Per ottenere il bonus, la lavoratrice madre, munita di PIN, carta nazionale dei servizi o identità digitale SPID, deve:

– accedere alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu “committente/datori di lavoro”, presente nel menù delle funzionalità del lavoro accessorio;

– scegliere di agire come committente/persona fisica;

– entrare in possesso del bonus, tramite la voce “appropriazione bonus”: in questo modo il bonus andrà a far parte dell’importo disponibile, utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

– proprio codice fiscale;

– codice fiscale del bambino;

– numero di domanda;

– anno di riferimento.

 La lavoratrice deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda da parte dell’Inps: se l’appropriazione non è effettuata entro tale termine,  il bonus si intende rinunciato.

 Restituzione bonus
Se la lavoratrice, che ha già effettuato l’appropriazione, non ha usufruito di una o più mensilità, è tenuta a restituirle entro 24 mesi, attraverso la funzionalità “restituzione bonus”.

Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

– proprio codice fiscale;

– codice fiscale del bambino;

– numero di domanda;

– anno di riferimento.
 
Attivazione e pagamento voucher: la procedura
La procedura di acquisto, attivazione e consuntivazione voucher è piuttosto articolata: per i dettagli, si veda il nostro vademecum: come attivare i buoni lavoro.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 11/05/2016

mercoledì 11 maggio 2016


Addio Tfr, quali benefici per la pensione futura?


Devoluzione obbligatoria del Tfr ai fondi pensione: vale la pena di rinunciare alla liquidazione per integrare il futuro trattamento?

 In questi giorni si discute parecchio sull’Ape, l’anticipo pensionistico, ma non bisogna dimenticarsi che un altro importantissimo provvedimento è allo studio: la devoluzione obbligatoria del trattamento di fine rapporto, il Tfr, ai fondi pensione.

Per chi ha il cosiddetto “posto sicuro” può sembrare che la questione abbia poca rilevanza: in azienda o presso un fondo, si tratta di una somma al di fuori della disponibilità del dipendente. Tuttavia, la rilevanza c’è ed è significativa: in primo luogo in quanto sono sempre di meno, specie nel settore privato, i dipendenti ad avere il “posto sicuro”, quindi ritrovarsi, al momento della perdita dell’impiego, senza la disponibilità della liquidazione è un problema non da poco.

In secondo luogo, devolvere il Tfr a un fondo significa non avere la possibilità di ottenerlo in busta paga, per chi ha necessità di un’integrazione dello stipendio.

Terzo e non ultimo, emerge la problematica in capo alle aziende, che si ritrovano private di una grossa parte della loro liquidità.

Dall’altra parte della “bilancia”, però, abbiamo un aumento della pensione per i dipendenti, grazie alla devoluzione del Tfr alla previdenza complementare: ma quest’integrazione è davvero necessaria? Comporta benefici tangibili o trascurabili?
  

Pensione: calcolo contributivo e retributivo

Per rispondere alle domande, è prima necessario capire qual è la differenza, “in soldoni”, tra un trattamento calcolato col metodo retributivo ed uno calcolato interamente col contributivo.

Il retributivo, il vecchio metodo utilizzato per il calcolo della pensione (lo possono utilizzare sino al 31 dicembre 2011 coloro che hanno più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e sino al 31 dicembre 1995 coloro che alla stesa data ne hanno meno), si basa sugli ultimi stipendi e sulle settimane di contribuzione versate.
Facciamo un esempio, semplificando con estrema sintesi il calcolo:
 – la media degli ultimi stipendi di Tizio è pari a 30.000 euro;
– Tizio ha versato 40 anni di contributi;
– moltiplicando gli anni di contribuzione per il coefficiente del 2%, Tizio ottiene l’80% dell’ultimo stipendio, come assegno di pensione, dunque 24.000 euro.

 Il calcolo retributivo, in realtà, è molto più complesso e si basa su due quote, la A (che tiene  conto degli ultimi 5 anni di stipendio e delle settimane di contributi versati al 31 dicembre 1992) e la B (che tiene conto degli ultimi 10 anni di stipendio e delle settimane di contributi versati al 31 dicembre 2011, per chi ha oltre 18 anni di contribuzione versata al 31 dicembre 1995, o sino a tale ultima data, per chi ne possiede di meno). Entrano poi in gioco le rivalutazioni di tutti gli stipendi presi in considerazione. Per approfondimenti: Calcolo della pensione, come si fa.

Molto meno vantaggioso è, invece, il calcolo contributivo, che si basa sulla contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa, accantonata e rivalutata (con tassi di rivalutazione molto più bassi rispetto a quelli utilizzati per il retributivo, in quanto ci si basa sulla variazione quinquennale del Pil nominale), trasformata in pensione da un coefficiente che aumenta in base all’età.

 Calcolo contributivo: confronto con la pensione retributiva
Per comprendere meglio la differenza, prendiamo a riferimento lo stesso lavoratore ed ipotizziamo che il suo stipendio sia stato pari a 15.000 euro nei primi 10 anni, pari a 20.000 dal 10° al 20° anno, pari a 25.000 dal 20° al 30°, poi pari a 30.000 euro negli ultimi 10 anni (rispecchiando così la proiezione appena vista relativamente al calcolo retributivo).

Il lavoratore ottiene (ipotizzando una contribuzione annua, per tutti gli anni, pari al 33%) un montante contributivo non rivalutato di 297.000 euro ed un montante rivalutato (ipotizzando una rivalutazione minima ed una crescita zero) di 330.000 euro.

Ipotizzando che Tizio si pensioni a 67 anni, con un coefficiente di trasformazione del 5,7%, ottiene un trattamento pari a 18.810 euro: oltre 5.000 euro in meno all’anno.

Ma la proiezione potrebbe essere molto peggiore di così, se consideriamo che periodicamente vengono abbassati i coefficienti di trasformazione: se, ad esempio, in futuro il coefficiente per chi i 67enni fosse abbassato al 5%, la pensione spettante sarebbe pari a 16.500 euro, con una perdita di oltre 2.000 euro.

  Calcolo della pensione: cosa cambia con la devoluzione del Tfr?
Se, invece, ipotizziamo, prendendo come riferimento il primo calcolo contributivo effettuato, di integrare tutte le retribuzioni col Tfr (pari al 6,91% dello stipendio annuo), otteniamo un montante non rivalutato pari a circa 317.500 euro che, con le rivalutazioni, si avvicinerebbe ai 360.000. La pensione, considerando il coefficiente attualmente vigente per i 67 anni, sarebbe dunque pari a 20.520 euro annui. Un’integrazione non enorme, ma che comunque può aiutare.

Certo le proiezioni sarebbero migliori considerando una crescita come quella ipotizzata dall’Inps nella busta arancione, ma è assai improbabile, visto il perdurare della crisi attuale, che in futuro possa ipotizzarsi uno scenario simile.

La futura pensione potrebbe essere più alta, sicuramente, effettuando dei versamenti volontari ulteriori rispetto alla devoluzione del Tfr: ad esempio, versando ogni anno 2000 euro, nella precedente proiezione, si otterrebbe un montante non rivalutato di 344.000 euro circa e, rivalutato, pari a quasi 390.000 euro, con una pensione, dunque, di 22.230 euro, molto più vicina alla vecchia pensione retributiva.

La previdenza complementare è dunque utile e necessaria, ma in pochi possono permettersi un’integrazione consistente, pertanto la devoluzione del Tfr è un buon aiuto, in questo senso.

Restano, però, i problemi principali, come la discontinuità nella carriera lavorativa, l’esiguità del reddito, l’innalzamento infinito dell’età della pensione: questioni che, sommate insieme, demotivano i giovani non solo al versamento dei contributi integrativi, ma anche di quelli obbligatori.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 09/05/2016