I BENI CHE EQUITALIA E I CREDITORI NON POSSONO PIGNORARE -
Pignoramento
mobiliare e immobiliare, esecuzione forzata e regole su prima casa, conto
corrente, pensione, stipendio, fondo patrimoniale.
Vi
sono beni che non possono mai costituire oggetto di pignoramento, anche se le regole
sono parzialmente diverse a seconda che il creditore sia Equitalia o qualsiasi altro soggetto
privato come la banca, il fornitore, ecc. Cerchiamo di sintetizzarle qui di
seguito.
Non
possono mai essere pignorati i
seguenti beni:
Equitalia
non può mai pignorare:
o
-La prima casa, se è anche
l’unica, non è di lusso, è a uso abitativo e il debitore vi ha fissato la
residenza. Tuttavia, vi può iscrivere ipoteca
se il suo credito è superiore a 20mila euro. Se mancano i predetti presupposti, Equitalia,
oltre a iscrivere ipoteca, può pignorare
l’immobile (ossia metterlo all’asta con la procedura in
tribunale), a condizione che il suo credito sia superiore a 120mila euro.
o
Lo stipendio: Equitalia
non può pignorarne un importo superiore a un decimo se lo stipendio non supera
2.500 euro al mese; non può pignorarne più di un settimo se è compreso tra
2.5001 euro e 5.000; non può pignorarne più di un quinto se è superiore a 5.001
euro.
o
La pensione: in generale
Equitalia non può mai pignorare la pensione se essa è inferiore all’importo
pari all’assegno sociale (per il 2015 è pari a 448,52 euro ) aumentato della
metà (ossia 224,26). Pertanto la pensione non può mai scendere al disotto di
672,78. È il cosiddetto minimo vitale.
Per l’eccedenza, Equitalia incontra le stesse regole dello stipendio.
Ossia, il pignoramento della parte eccedente il tetto di 672,78 euro può
avvenire entro massimo 1/10 per pensioni non superiori a 2.500 euro; entro
massimo 1/7 per pensioni tra 2.5001 e 5.000 euro; fino a 1/5 per pensioni
superiori a 5.001 euro.
o
Il conto corrente:
Equitalia non può pignorare l’ultimo emolumento di pensione o stipendio accreditato
in conto al momento del pignoramento.
LIMITI PER I CREDITORI
PRIVATI
Lo
stipendio e la pensione: sono pignorabili
entro massimo un quinto, fatto salvo, per la pensione, il minimo vitale.
LIMITI COMUNI A EQUITALIA
E I CREDITORI PRIVATI
Il
fondo patrimoniale:
Equitalia può pignorarlo solo a condizione che il debito tributario derivi da
esigenze della famiglia, come ad esempio il mancato pagamento delle imposte
sulla casa o sul reddito del lavoratore il cui stipendio serve per mantenere la
famiglia.
Tuttavia,
se viene dimostrato che il debitore ha creato il fondo patrimoniale solo per
evitare di pagare un debito già preesistente con Equitalia, quest’ultima può
ugualmente pignorare i beni in esso contenuti previo esperimento della
cosiddetta azione revocatoria.
Addirittura,
se si tratta di un pignoramento iscritto entro un anno dalla costituzione del
fondo stesso, non c’è neanche bisogno dell’azione revocatoria.
Il
conto corrente su cui viene versato lo stipendio
o la pensione:
a)
per le somme già presenti sul conto all’atto
in cui viene notificato il pignoramento, il creditore non può mai pignorare una importo pari al triplo
l’assegno sociale (l’assegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, per cui il
triplo, impignorabile, è pari a 1.345,56);
b)
per le somme successivamente
accreditate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro, il
pignoramento non può essere superiore a un quinto.
Il conto corrente su cui non viene versato
solo lo stipendio o la pensione:
In
questi casi il pignoramento delle somme già presenti in conto e dei successivi
accrediti può essere del 100%.
Le
polizze vita:
non sono pignorabili.
Non sono anche pignorabili: letti,
tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni,
frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice,
utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli.
articolo estratto da "LLpT -la Legge per
tutti" - 14/01/2016
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