martedì 22 dicembre 2015


Prima casa: si comprerà in leasing, come le auto!


 

Non è possibile ottenere il mutuo? Niente paura, da gennaio la prima casa potrà acquistarsi in leasing esattamente come le auto.

 A prevedere questa possibilità è un emendamento alla legge di stabilità, che se approvato detterà le regole per l'avvio del leasing nel settore immobiliare.

Secondo il testo, banche e intermediari immobiliari, tramite contratto, si obbligano ad acquistare (o a far costruire) l'immobile in base alla scelta e alle indicazioni dell'utilizzatore, il quale pagherà in sostanza un "affitto", sotto forma di canone leasing (determinato tenendo conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto), per un certo periodo di tempo. Alla fine, quindi, potrà riscattare la casa.

lunedì 21 dicembre 2015

scambio


Cessione ferie e riposi ai colleghi (Jobs Act – D. Lgs. n. 151/2015)
                                           
Uno dei decreti del Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015) contiene una norma che introduce le ferie solidali, ossia la possibilità di cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi in difficoltà che hanno un figlio minore che per particolari condizioni di salute necessita di cure costanti. Vediamo tutte le condizioni previste dalla legge.       

Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in attuazione del Job Act, ha introdotto una norma che consente la cessione dei riposi e delle ferie ai colleghi. Si tratta di un meccanismo di solidarietà tra dipendenti della stessa azienda che ha la finalità di aiutare un lavoratore ad assistere un figlio minore che per le particolari condizioni di salute necessita di cure costanti.

A introdurre tale possibilità è l’art. 24 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, in vigore dal 24 settembre 2015. Il testo dell’articolo intitolato “Cessione dei riposi e delle ferie” è il seguente: “Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

      Quando è possibile cedere le ferie e i riposi?
La finalità che autorizza la cessione alle ferie è una sola:
La cessione deve essere finalizzata a consentire ai lavoratori cessionari di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.
 In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione saranno affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Quindi va comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda (Il CCNL dei chimici , per esempio, nel recentemente rinnovo contrattuale ha già previsto la possibilità di cessione di ferie e rol ai colleghi impegnati in assistenza di figli minori).

     Quali ferie e riposi  si posso cedere al collega?
Bisogna fare attenzione al fatto che la norma inizia con una dicitura che richiama “i diritti di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che è appunto il decreto riguardante l’orario di lavoro.
Ciò significa che in coordinamento con il D. Lgs. n. 66/2003, la cessione di ferie e riposi è consentita ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 (ossia la normativa sul riposo giornaliero e settimanale).

Di conseguenza, la cessione con riferimento:
a) alle ferie, potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane, ovvero quelli riconosciuti in aggiunta al periodo minimo direttamente dal contratto individuale con il lavoratore, come condizione di miglior favore.
In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi).

b) Per quanto riguarda i giorni minimi di riposo stabiliti dal D. Lgs. n. 66 del 2003, che sono anche essi esclusi dalla possibile cessione delle ferie, il riferimento è alla normativa sul riposo giornaliero e alla normativa sul riposo settimanale.

Sempre a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003:
- il "periodo di riposo" è “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.

 Il Decreto del 2003 oltre a stabilire che “l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”,definisce
 -il riposo giornaliero (“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”)
-ed i riposi settimanali (“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”).

  La cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi  potrà  riguardare  soltanto le ore e le  giornate non rientranti nelle definizioni di cui sopra perchè l’intento del legislatore  è quello comunque di assicurare il diritto alle ferie ed ai riposi dei lavoratori (diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile) anche di fronte alla possibilità di cedere ferie e riposi per solidarietà verso un collega in difficoltà.

lunedì 7 dicembre 2015

Nuove modalità di fruizione del bonus assunzione detenuti

Nuove modalità di fruizione del bonus assunzione detenuti


L’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità e i termini in uso dal 1° gennaio 2016 per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 2014 (Provvedimento 27 novembre 2015, n. 153321).
In attuazione dell’articolo 3 della Legge n. 193 del 2000, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato il decreto n. 148 del 24 luglio 2014, con il quale ha stabilito che "alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto.
Il credito d’imposta spetta nella misura di:
- 520 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti o internati, detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno;
- 300 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti in semilibertà o internati semiliberi.
Il credito d'imposta spetta per i medesimi importi suindicati, previsti per ciascuna tipologia di assunzioni, alle imprese che:
- svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
- svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
In ogni caso il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, nei limiti del costo sostenuto per il lavoratore.
Dal 1° gennaio 2016 sono modificate le modalità e i termini di fruizione del beneficio.
Il credito d’imposta maturato, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). 
Dalla data suddetta, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta effettuato attraverso il modello F24 diverso da quello telematico si considera irregolare ed i relativi pagamenti come non eseguiti.
A tal fine, a decorrere dalla stessa data è soppresso il codice tributo "6741", denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti" in uso fino al 31 dicembre 2015. Il nuovo codice tributo F24, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta dal 1° gennaio 2016, non è stato ancora adottato, ma sarà definito con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Grazie all’utilizzo degli strumenti telematici, anche le modalità di riconoscimento e i termini di fruizione del credito d’imposta sono modificati, in modo da assicurare un monitoraggio ed un controllo più efficace sul corretto utilizzo di tale beneficio. 
In particolare, viene affidato al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno e con modalità telematiche, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
Allo scopo di garantire che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero della giustizia, quindi, l’Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
Eventuali variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi sono comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca.

I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, possono essere utilizzati dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in compensazione esclusivamente tramite il modello F24 telematico.

Nuove istruzioni Cig/Cigs/cds


Inps, la nuova Cassa integrazione guadagni ordinaria



Con circolare n. 197 del 02 dicembre 2015, l’Inps fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro

Come noto, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è vigente una nuova normativa inerente le integrazioni salariali (cassa integrazione e contratti di solidarietà) ed i Fondi di solidarietà bilaterali. Tra gli aspetti più importanti, rilevano: l’estensione della tutela per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata, l’aumento del contributo addizionale, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
Per le integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni - ordinaria e straordinaria - è rappresentato dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. La novità dell’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, tuttavia, prevede specificità:
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente di tali trattamenti ordinari;
- quelli dipendenti di imprese che possono accedere alle sole integrazioni straordinarie, sono destinatari di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari.
Riguardo al requisito soggettivo dell’anzianità di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, il riferimento è alle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria. Avendo carattere generale, il requisito dell’anzianità si applica per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie.
In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. In particolare, vi è la previsione di un limite massimo complessivo per cui, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. A tal fine, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 148 (24 settembre 2015) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio "mobile" si procede in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della Cigo: si considera, cioè, la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cd. quinquennio mobile); se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si ripropone per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Per le imprese del settore edilizia e quelle che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale non più commisurato all’organico dell’impresa, ma all’effettivo utilizzo del trattamento:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il contributo non è dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 148 (24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima del 24 settembre, i 6 mesi decorrono da tale data. Per "provvedimento di concessione" si intende la delibera dell’Inps territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.
I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle regole della condizionalità (art. 22, D.Lgs. n. 150/2015) ed infatti devono essere convocati daI Centri per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Con specifico riferimento al trattamento di integrazione salariale ordinaria, si conferma che l’istituto è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria, che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa. Nel periodo transitorio, in attesa nell’emanando decreto ministeriale che guiderà le sedi dell’Istituto nell’azione concessiva della Cigo dal 1° gennaio 2016, le Commissioni provinciali continueranno a decidere sulle istanze, in base dei principi e delle casistiche di cui al regime previgente.
Viene confermata la preesistente disciplina normativa circa il limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile. A tal fine, occorre tener conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015. Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio. Per il carattere speciale di tale regola di computo, relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della Cigo, la stessa non può essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Entro i limiti massimi di durata della Cigo, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
In materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell’istituto:
- 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti e per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti e per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
- 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei.
Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga di settembre 2015.
Anche il procedimento di presentazione della domanda presenta importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo. La domanda, infatti, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Circa i termini di presentazione dell’istanza all’Inps, è previsto un nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. In ogni caso, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto n. 148 e la data di pubblicazione della circolare n. 197 (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo cd. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data del 2 dicembre.
Infine, la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche nell’ottica di una semplificazione delle procedure, appartiene alla sede dell’Inps territorialmente competente.



Fondo sanitario integrativo Portieri

PARTITO IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI

4 DIC 2015 E’ operativo il "Fondo Sanità Portieri". Le Parti firmatarie del CCNL di settore 12/11/2012, Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato piena attuazione alla norma in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa di cui all’art. 100 del contratto collettivo.
La Cassa Portieri attraverso la sezione "Fondo Sanitario" gestisce la tutela sanitaria contrattuale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, affiancandolo al "Fondo Malattia e Assistenza Integrativa" operativo oramai da molti anni. Tuttavia, precisa la Cassa, i due Fondi sono assolutamente autonomi e diversi l’uno dall’altro, sia nelle finalità - il "Fondo Malattia" gestisce i trattamenti tipicamente sanitari, mentre il Fondo sanitario quelli integrativi e/o aggiuntivi delle prestazioni economiche e sociali pubbliche - sia nei beneficiari - le prestazioni del "Fondo Malattia e di Assistenza Integrativa" riguardano solo i dipendenti di cui ai profili A), C) e D), il "Fondo Sanitario", invece, si rivolge ed eroga le proprie prestazioni a tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, compresi quindi i lavoratori appartenenti al profilo B).
Approfondiamo le date importanti per gli adempimenti al "Fondo Sanitario" e per l’inizio delle sue prestazioni.
Il "Fondo Sanità Portieri", destinato a tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, è operativo dal 1° novembre 2015, e il 16 novembre è scattato l’obbligo di versamento per il periodo pregresso gennaio 2015-ottobre 2015: per i dipendenti in forza all’1/1/2015, è previsto un versamento forfettario pari a 2 mensilità, (€ 4,00x2 per i lavoratori fino a 28 ore settimanali - € 6,00x2 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali), più l’importo di € 0,50 quale quota di iscrizione una tantum.
Il 16 dicembre 2015 parte invece la contribuzione ordinaria, pari a 6,00 euro mensili per tutti i lavoratori a prescindere dal loro orario di lavoro.
La contribuzione nel Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati viene effettuata attraverso il sistema di pagamento F24 Codice "ASPO". La Cassa Portieri anche in questo caso, precisa che il contributo destinato al finanziamento del suddetto Fondo Sanitario (Art. 100 CCNL codice ASPO) non modifica né sostituisce il contributo di assistenza contrattuale già attivo e destinato al finanziamento degli altri strumenti contrattuali tra i quali il Fondo Malattia Portieri (Art. 6 CCNL - codici CUST e PULI).

Per quanto riguarda la data di decorrenza delle prestazioni sanitarie viene fissata al 1° febbraio 2016: nel senso che: in base all’art. 10 del regolamento, il Fondo Sanitario non eroga le prestazioni ai dipendenti iscritti nei primi 3 mesi successivi alla loro prima iscrizione. Ai fini della decorrenza delle prestazioni la data di prima iscrizione di un dipendente corrisponde alla data del primo versamento contributivo riferibile allo stesso.
Quindi, per tutti i lavoratori per i quali i versamenti contributivi sono iniziati con il mese di novembre 2015 (F24 del 16 dicembre 2015), fatto salvo l’obbligo di contribuzione per il periodo pregresso, le prestazioni del Fondo Sanitario decorreranno dal 1° febbraio 2016. Per le iscrizioni successive, trascorsi 3 mesi dall’iscrizione.