Inps, la nuova Cassa integrazione guadagni ordinaria

Con
circolare n. 197 del 02 dicembre 2015, l’Inps fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro
Come noto, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è vigente una nuova normativa inerente le integrazioni salariali (cassa integrazione e contratti di solidarietà) ed i Fondi di solidarietà bilaterali. Tra gli aspetti più importanti, rilevano: l’estensione della tutela per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata, l’aumento del contributo addizionale, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
Per le integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni - ordinaria e straordinaria - è rappresentato dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. La novità dell’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, tuttavia, prevede specificità:
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente di tali trattamenti ordinari;
- quelli dipendenti di imprese che possono accedere alle sole integrazioni straordinarie, sono destinatari di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari.
Riguardo al requisito soggettivo dell’anzianità di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, il riferimento è alle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria. Avendo carattere generale, il requisito dell’anzianità si applica per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie.
In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. In particolare, vi è la previsione di un limite massimo complessivo per cui, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. A tal fine, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 148 (24 settembre 2015) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio "mobile" si procede in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della Cigo: si considera, cioè, la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cd. quinquennio mobile); se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si ripropone per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Per le imprese del settore edilizia e quelle che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale non più commisurato all’organico dell’impresa, ma all’effettivo utilizzo del trattamento:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il contributo non è dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 148 (24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima del 24 settembre, i 6 mesi decorrono da tale data. Per "provvedimento di concessione" si intende la delibera dell’Inps territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.
I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle regole della condizionalità (art. 22, D.Lgs. n. 150/2015) ed infatti devono essere convocati daI Centri per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Con specifico riferimento al trattamento di integrazione salariale ordinaria, si conferma che l’istituto è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria, che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa. Nel periodo transitorio, in attesa nell’emanando decreto ministeriale che guiderà le sedi dell’Istituto nell’azione concessiva della Cigo dal 1° gennaio 2016, le Commissioni provinciali continueranno a decidere sulle istanze, in base dei principi e delle casistiche di cui al regime previgente.
Viene confermata la preesistente disciplina normativa circa il limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile. A tal fine, occorre tener conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015. Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio. Per il carattere speciale di tale regola di computo, relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della Cigo, la stessa non può essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Entro i limiti massimi di durata della Cigo, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
In materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell’istituto:
- 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti e per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti e per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
- 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei.
Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga di settembre 2015.
Anche il procedimento di presentazione della domanda presenta importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo. La domanda, infatti, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Circa i termini di presentazione dell’istanza all’Inps, è previsto un nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. In ogni caso, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto n. 148 e la data di pubblicazione della circolare n. 197 (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo cd. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data del 2 dicembre.
Infine, la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche nell’ottica di una semplificazione delle procedure, appartiene alla sede dell’Inps territorialmente competente.