venerdì 6 maggio 2016


Inps: parto prematuro – la nuova disciplina




aprile 29

Con la circolare n. 69/2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alla nuova disciplina – introdotta dal D.Lgs. 80/2015 – in tema di parto prematuro, considerato nell’accezione che vedremo in seguito.

La suddetta norma, la quale riguarda le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata, disciplina casi di parti prematuri (da intendersi “fortemente” tali) che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e rispetto ai quali la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto.

Ora, nei suddetti casi, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi dopo il parto tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro (inteso nell’accezione di cui sopra) e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

L’Istituto specifica che la riforma in commento non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato.

La nuova disciplina si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.

Tuttavia, come precisa l’Istituto, per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

Nelle more della creazione di una nuova applicazione, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemente prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza, alla Sede INPS competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione “modulistica”.

Nella circolare in commento sono presenti anche le istruzioni relative al rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.

 

- articolo estratto da "7 Grammi di lavoro.com" - 29/04/2016

giovedì 7 aprile 2016


Come disdire i contributi al sindacato


Trattenute sindacali su stipendio, pensione e disoccupazione: come revocare la quota associativa.
Tra le numerose ritenute che gravano le buste paga, oltre a contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e addizionali, può essere presente anche una quota associativa: si tratta del contributo al sindacato. La trattenuta può essere effettuata sugli stipendi, sulle pensioni e sui trattamenti a sostegno del reddito, come la disoccupazione, ma soltanto su base volontaria: è dunque indispensabile, perché sia operata la ritenuta sindacale, che il lavoratore abbia aderito all’associazione.

In alcuni casi, però, l’interessato non ricorda di essersi iscritto ad un sindacato e ritiene che le trattenute siano state effettuate senza il suo consenso. Questo può accadere quando il cittadino, nella richiesta di disoccupazione, di pensione o di un altro trattamento presso un patronato, firmi anche il modulo per autorizzare i contributi sindacali nei cedolini di pagamento. Lo stesso può succedere quando il lavoratore richiede delle pratiche presso gli sportelli Caf dei sindacati ed aderisce contestualmente all’associazione, per poter usufruire di sconti sui servizi.
Quindi le ritenute sindacali non sono mai subite senza il consenso del lavoratore o del pensionato, perché devono sempre essere giustificate da richieste regolarmente firmate: accade spesso, però, che chi firma non presti attenzione e non si ricordi, di conseguenza, di aver autorizzato il prelievo dei contributi sindacali sullo stipendio o sulla pensione.

Tra l’altro l’adesione, una volta effettuata, non ha bisogno di essere confermata, ma si rinnova automaticamente, di anno in anno: così, è possibile che ci si ritrovi a pagare quote associative per un’iscrizione risalente a periodi datati.

Se le ritenute sono state autorizzate “distrattamente”, oppure se non si è più interessati a fruire dei servizi del sindacato, o ancora, se si vuole cambiare organizzazione sindacale, è possibile disdire la tessera e le relative trattenute?
 
  Come revocare le ritenute sindacali

La risposta è affermativa: la trattenuta delle quote associative sullo stipendio può essere sempre revocata, ma le procedure da utilizzare per la revoca sono differenti a seconda del trattamento gravato dalle ritenute.
In ogni caso, sia che parliamo di stipendi, di pensioni o di altre prestazioni, deve essere inviata una comunicazione in duplice copia al datore di lavoro o all’ente che eroga il trattamento ed al sindacato

  Come disdire le ritenute sindacali sullo stipendio

Se un dipendente di un’azienda privata vuole revocare la ritenuta sindacale deve, innanzitutto, inviare una raccomandata al datore di lavoro, o all’amministrazione/ ufficio paghe/ufficio del personale dell’impresa: il datore di lavoro non può rifiutarsi di effettuare la trattenuta sindacale sullo stipendio, difatti, sino a che il lavoratore non comunichi la sua volontà contraria. Il dipendente deve poi inviare una seconda raccomandata al sindacato, per conoscenza. La revoca ha effetto immediato.
Per sapere come compilare la revoca della ritenuta sullo stipendio, si veda il modulo di disdetta della trattenuta sindacale, allegato alla fine dell’articolo.

  Come disdire le ritenute sindacali sullo stipendio: dipendenti scuola

La procedura di revoca delle ritenute sullo stipendio è differente per gli insegnanti ed i dipendenti pubblici appartenenti al comparto scuola: questi, infatti, devono inviare il modulo di revoca sindacale alla Ragioneria Territoriale della provincia nella quale lavorano. È importante che nel modulo di disdetta siano indicati il numero di partita fissa del cedolino ed il sindacato al quale si vuole revocare la delega. Anche in questo caso, si deve poi inoltrare una seconda raccomandata al sindacato per conoscenza. La disdetta ha effetto immediato.
Come disdire le ritenute sindacali sulla pensione o sulla disoccupazione

Se i contributi sindacali sono trattenuti sulla pensione, sulla disoccupazione o su un altro  trattamento corrisposto dall’Inps, l’interessato deve inviare una raccomandata, redatta in carta semplice, alla propria sede Inps territoriale, allegando copia del proprio documento d’identità.

Ricevuta la richiesta di revoca, l’Istituto interrompe le trattenute con le seguenti decorrenze:

 – dal 1° aprile, per le disdette ricevute dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno successivo;
– dal 1° luglio, per le revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno;
– dal 1° ottobre per le disdette ricevute dal 16 giugno al 15 settembre;
– dal 1° gennaio dell’anno successivo, per le revoche ricevute dal 16 settembre al 15 dicembre.



Modello di disdetta delle ritenute sindacali- Lavoratori privati
 

Dati lavoratore

Spett.le società/ditta……………………

Ufficio del Personale……………….

e.p.c. Organizz. Sindacale………………

 

Oggetto: revoca dell’adesione all’Organizzazione Sindacale……………; conseguente revoca delle ritenute per quota associativa.

Il/la sottoscritta/o …………………………………………………… C.F. ……….. Nato/a a ………………. il …………. residente in …………………………. , C.A.P. ……… , via ……………. n° ….. , tel. …………. , dipendente dell’Azienda ……………………… , Settore/Reparto/Unità/Gruppo ………………. , sede di lavoro ………. , qualifica ……………………………

Revoca ad ogni effetto di legge e di contratto la delega conferita a codesta ditta, ai sensi dell’art. 26 S.L. e del Vigente CCNL……… per il versamento dei contributi sindacali in favore dell’ Org. Sindacale ….. La revoca ha effetto immediato.

Diffido espressamente questa azienda dal procedere ad ulteriori trattenute a tale titolo, in favore della stessa organizzazione sindacale, posto che le ritenute, ove effettuate, integrerebbero il reato di appropriazione indebita.

 Luogo, Data …………

                                                                                                          Firma ……………….

 

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 06/04/2016

martedì 5 aprile 2016


Offerte di lavoro truffa, quali sono e come difendersi


Truffe nella ricerca di lavoro: come scoprire le offerte false più diffuse e difendersi.

 Con l’attuale crisi del mercato del lavoro, a crescere non è solo il numero di persone alla ricerca d’impiego, ma anche il business delle truffe alle loro spalle.
Si inizia dalle aziende che cedono illecitamente i dati di chi si è iscritto alle finte offerte di lavoro, sino ad arrivare a chi estorce dei soldi con la promessa di un impiego che non arriverà mai.
In questo breve vademecum abbiamo stilato un decalogo con le più diffuse offerte-truffa ed i rimedi per difendersi.

  Offerte di lavoro truffa: le più diffuse

Ecco le offerte truffa più comuni da cui guardarsi:
 – 1) annuncio in cui si chiede di chiamare un numero a pagamento per avere maggiori informazioni; lo scopo di questa finta offerta è molto chiaro: ottenere il maggior numero di chiamate per incassare il più possibile;

 – 2) annuncio nel quale è richiesta, per candidarsi all’offerta di lavoro, l’iscrizione a una banca dati a pagamento: anche questa truffa ha lo scopo di ottenere denaro, utilizzando come esca un impiego allettante, ma inesistente; in alcuni casi si illude il malcapitato che le più grandi aziende “peschino” i curricula solo da quella banca dati;

 – 3) annuncio nel quale si richiede un book fotografico a pagamento, in cambio di un lavoro nel mondo della moda o dello spettacolo: false offerte simili sono smascherabili facilmente, in quanto le aziende serie del settore, pur gradendo un book fotografico, non obbligano certamente i candidati ad averne uno a pagamento fatto da loro;

 – 4) impiego per il quale è richiesta la frequenza, prima di essere assunti, di un corso di formazione a pagamento (o con borse di studio che nessuno vincerà mai): anche in questo caso la truffa è finalizzata ad ottenere denaro da chi paga il corso, illuso dalla certezza di un futuro impiego; in alcuni casi non esiste nemmeno il corso di formazione;

-5) vendite porta a porta: non tutte le offerte porta a porta sono una truffa; lo sono quelle in cui si promette al candidato un compenso fisso o un inquadramento come dipendente, mentre, nel concreto, si offre un posto di venditore a domicilio, che “se nulla vende nulla guadagna”;

– 6) call center outbound: la truffa dei call center si basa sullo stesso principio di quella dei venditori porta a porta; si pubblica un annuncio in cui si ricerca personale amministrativo, mentre, di fatto, si cercano operatori che telefonino per vendere prodotti o far sottoscrivere offerte; i compensi sono molto bassi, a fronte di provvigioni che crescono in base all’invendibilità del prodotto;

 – 7) periodo di prova gratuito: la truffa della “prova gratis”, nella maggior parte dei casi, non si evince dagli annunci di lavoro, ma si scopre dopo il colloquio; in pratica, si fa svolgere al candidato un periodo di lavoro gratuito, giustificato come periodo di valutazione per l’affidamento di mansioni di un buon livello (team leader, selezionatore, etc.); l’azienda fa firmare al lavoratore un foglio in cui dichiara che l’attività prestata non costituisce un rapporto lavorativo e che, pertanto, non ha diritto ad alcun compenso; terminata la “prova-truffa”, naturalmente il malcapitato non è idoneo e l’azienda lo ha sfruttato gratis;

 – 8) dalle stelle alle stalle: si tratta di una variante della truffa precedente; in questo caso, al malcapitato inidoneo a ricoprire le mansioni del team leader, del recruiter o dell’addetto all’amministrazione, si propone un posto da venditore o da operatore telefonico outbound (addetto a vendite o promozioni); in questa maniera l’azienda continua a sfruttare semi-gratis il malcapitato, dopo aver abbassato la sua autostima;

9) lavoro a domicilio: anche in questo caso, come per i call center e gli impieghi porta a porta, non tutti gli impieghi a domicilio sono una truffa; lo sono quelli in cui si richiede del denaro in cambio dell’invio di un “kit” per lavorare (ad esempio cornici da confezionare, volantini da imbustare…) o dell’apertura di un account per vendere prodotti; il principio è lo stesso che sostiene il “marketing piramidale”: alla fine a guadagnarci è l’azienda che sta “in cima alla piramide” e gli sventurati che acquistano, sperando a loro volta di vendere, restano a bocca asciutta;

10) guadagnare con i questionari: in questo tipo d’imbroglio, molto diffuso, si illudono i malcapitati con la promessa di alti guadagni in cambio della compilazione di lunghissimi questionari; alla fine chi guadagna è solo l’azienda, che vende i dati personali a caro prezzo.

 Gli imbrogli nelle offerte di lavoro non si esauriscono certamente in questi 10 casi elencati: vi sono ipotesi ancora più gravi, come quella del finto datore che vuole abusare del candidato in cambio della promessa di un impiego, o quella dell’azienda estera inesistente che richiede alte cauzioni per l’alloggio. La fantasia dei criminali, purtroppo, non conosce limiti.


- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 04/04/2016

martedì 29 marzo 2016


Carcere a chi passa col rosso o sorpassa con la striscia continua


Omicidio stradale: la reclusione è prevista anche a chi crei lesioni gravi passando con il semaforo rosso o cagioni la morte di una persona in prossimità di curve, intersezioni, striscia continua di mezzeria o strisce pedonali.

 

L’omicidio stradale è legge: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri [1] del testo definitivo, chi provocherà la morte di una persona mentre è alla guida della propria auto subirà pene estremamente elevati, ai confini – a detta di alcuni – della costituzionalità. Al palo, però, non ci sono solo i pirati della strada, ma anche coloro che commettono infrazioni molto più comuni, per le quali, spesso, la stessa polizia chiude un occhio in assenza di pericolosità. Le nuove sanzioni infatti scatteranno anche per chi sorpassa con la striscia continua o dove ci sono le strisce pedonali. Il che pone già numerosi problemi e interrogativi: che succede se le strisce non sono visibili, cosa tutt’altro che remota nella realtà delle nostre strade? Di qui la necessità di garantire almeno indagini serie.

 

 La legge sull’omicidio stradale, in particolare, prevede la reclusione da cinque a dieci anni nei confronti del conducente di un veicolo a motore che, passando con il semaforo rosso oppure circolando contromano, cagioni ad altri lesioni gravi o gravissime. Dunque, nonostante la legge parli di “omicidio (stradale)”, in questo caso il carcere scatta anche in assenza di morte del danneggiato, che non deve essere necessariamente un altro conducente, ma ben potrebbe essere anche un pedone: l’attraversamento dell’incrocio nonostante la luce semaforica rossa è sanzionato con la più elevata delle sanzioni.

 

Da oggi, quindi, bisognerà stare molto attenti nel momento in cui si effettua, con leggerezza, un’infrazione del genere sino ad oggi spesso tollerata anche dall’opinione comune.

Non è tutto. La nuova legge prevede la stessa pena della reclusione da cinque a dieci anni nei confronti di chi, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

 

Come si intuisce facilmente dalla dizione della legge, in questo caso, la condizione necessaria affinché scatti il carcere è l’aver procurato la morte di una persona.

 

Circa poi le modalità con cui l’evento può essersi verificato, la norma indica alcune condotte purtroppo abbastanza comuni nei conducenti:

  • inversione di marcia nelle vicinanze o all’altezza di un incrocio o di altra intersezione stradale;
  • inversione di marcia in presenza di curve o dossi;
  • sorpasso in corrispondenza alle strisce pedonali;
  • sorpasso in presenza di linea continua di mezzeria.

 

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 25/03/2016

martedì 15 marzo 2016


Come si fa un prestito tra privati


Contratto di mutuo tra familiari, parenti e amici: la scrittura privata, i rischi fiscali in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, gli interessi.

 Ti sarai chiesto, più di una volta, come gestire un prestito di denaro tra privati e come la legge lo regolamenta: non è, infatti, raro che si conceda a un amico, a un lontano parente o a uno stretto familiare una somma, con l’impegno da parte di questi di restituirla entro un termine prefissato. Gli scopi possono essere i più disparati: quello di aiutare il beneficiario in difficoltà economiche, o garantirgli la disponibilità necessario per l’avvio di un’attività commerciale, o magari ottenere un piccolo utile dagli interessi corrisposti sul prestito.

Come si fa un prestito tra privati


Tutte le volte in cui viene prestato del denaro tra soggetti privati si conclude un vero e proprio contratto, anche se tale accordo avviene oralmente. Si parla, più propriamente, di mutuo. Il mutuo, dunque, non è un contratto che solo le banche possono stipulare, ma qualsiasi altro soggetto privato, a prescindere dal lavoro o dalla professione di questi.

 La legge non impone al contratto di mutuo la forma scritta. Per cui le parti possono mettersi d’accordo anche con una semplice stretta di mano. È chiaro, però, che una scrittura privata – non necessariamente autenticata o registrata – può risolvere numerosi problemi che, invece, potrebbero porsi con l’accordo orale: la prova del prestito, per esempio, nel caso in cui il beneficiario del denaro (cosiddetto mutuatario) non voglia più restituire il denaro e, quindi, sia necessario ricorrere al giudice; oppure la dimostrazione all’Agenzia delle Entrate, dello scopo per cui è avvenuto il prestito.

 Ma allora perché le banche chiedono sempre l’intervento del notaio per stipulare un mutuo? Perché, in questo modo, possono recuperare i soldi più facilmente. Infatti, la legge stabilisce che, in tal caso, l’atto notarile è già un titolo esecutivo, ossia un documento che attesta, con un elevato margine di certezza, l’esistenza di un rapporto di credito e di debito. Il che consente al creditore di passare direttamente al pignoramento (previa notifica di un atto di precetto) senza bisogno di iniziare una causa o chiedere un decreto ingiuntivo.

Ovviamente la possibilità di valersi del notaio non è una prerogativa delle sole banche, ma di qualsiasi cittadino.

 Attenzione: se la somma di denaro, invece di essere prestata, viene donata, il notaio è necessario se la donazione non è di modico valore. Il che viene rapportato tanto alle condizioni economiche del donante che del donatario. Per esempio: un prestito che costituisca buona parte del patrimonio del donante si considera non di modico valore e richiede sempre l’atto pubblico.

 Se sono previsti interessi

Il prestito (o meglio, “mutuo”) può essere gratuito se il mutuatario si impegna a restituire solo la somma inizialmente erogata; può essere invece oneroso se il mutuatario, oltre al capitale, è tenuto a restituire anche gli interessi. Il valore degli interessi, in tal caso, non è prefissato dalla legge e le parti possono liberamente determinarne l’ammontare secondo i propri accordi; l’unico limite che dovranno rispettare è di non prevedere un tasso superiore alla soglia dell’usura stabilita dalla legge [1].

 

Nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario si suggerisce di usare, come causale, la dicitura “Prestito fruttifero”.

Il prestito tra familiari senza interessi


Se non è previsto il pagamento di interessi, quasi sempre il mutuo ha lo scopo di aiutare il soggetto beneficiario in un momento di difficoltà economica. Tuttavia, nonostante la finalità altruistica, lo spostamento del denaro da un conto corrente a un altro genera sempre dei sospetti in capo all’Agenzia delle Entrate. È pertanto importante giustificare tale operazione agli occhi del fisco nel modo più trasparente possibile in modo che, anche dopo tanti anni, si possa fornire la prova che dietro tale movimentazione non si nasconda un’operazione imponibile. Poiché la cautela non è mai troppa, è bene premunirsi in due modi: con una corretta causale del bonifico e con una scrittura privata che attesti l’esistenza del prestito tra familiari. Vediamo singolarmente questi due elementi.

La causale di bonifico per il prestito di denaro


Nel momento in cui si presta una somma a un parente, un amico o un familiare, la prima cosa da fare, se si tratta di somme superiori a 3.000 euro è di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come il bonifico o l’assegno non trasferibile. La legge di Stabilità del 2016 [2] ha infatti elevato la soglia oltre la quale scatta il divieto di utilizzo del denaro contante da mille a tremila euro.

L’utilizzo però dello strumento tracciabile anche per somme inferiori garantisce una prova certa del passaggio del denaro e consente, in caso di contestazioni da parte del debitore, di superare ogni contraria eccezione.

Non esistono formule prestabilite per la causale del bonifico. Nell’articolo “La causale per ogni bonifico” abbiamo elencato le ipotesi più frequenti. Nel nostro caso, qualora il prestito avvenga a titolo gratuito (ossia senza interessi), si può utilizzare la dicitura: “Prestito infruttifero per …… ” (inserire la ragione del prestito come, ad esempio, “acquisto auto”).

 La scrittura privata per i prestiti tra familiari “anti redditometro”

Quando si effettuano delle spese per beni di valore rilevante (per esempio un’auto, una casa, ecc.), il fisco riesce – grazie ai nuovi sistemi di controllo telematico – a confrontare il prezzo di tali beni e gli oneri economici necessari per il loro mantenimento (per es. assicurazione rc auto, benzina, bollo auto, spese condominiali, imposta sulla casa, ecc.) con il reddito dell’acquirente. Se il tenore di vita di quest’ultimo, per come dichiarato all’Agenzia delle Entrate dimostra di essere incompatibile con dette spese, scatta allora un controllo e un accertamento fiscale (tramite il cosiddetto “redditometro”).

 Per difendersi, il contribuente non può limitarsi a dire che “i soldi me li hanno dai i miei”: deve anche provarlo. Insomma, il fisco presume che quel bene può essere stato acquistato solo con denaro non dichiarato allo Stato. Ma al cittadino è dato dimostrare il contrario. Ecco perché se il denaro è stato ottenuto in donazione o in prestito da un amico, un parente o un familiare è sempre bene che ciò risulti per iscritto e che tale scrittura privata abbia una data certa (data cerca che può essere fornita dalla registrazione o con timbro dell’ufficio postale). In questo modo sarà facile dimostrare la provenienza dei soldi.

 

La scrittura privata tornerà utile anche al soggetto che presta il denaro a titolo gratuito. Il fisco, infatti, potrebbe presumere che quest’ultimo percepisca degli interessi (il mutuo, infatti, è di norma a titolo oneroso, salvo che non sia espressamente indicata la gratuità) e su di essi potrebbe volere le relative tasse.

 Come dare la data certa a una scrittura privata

La scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti coinvolti, necessita anche di una “data certa” che può essere ottenuta con varie modalità:

 – registrando la scrittura privata presso l’Agenzia delle Entrate (consigliabile in caso di importi particolarmente significativi);

– tramite l’apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione;

– con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r.;

– recandosi all’ufficio postale e facendo apporre dall’addetto un timbro sull’atto;

– ricorrendo alla firma elettronica dell’atto (con marca temporale).

 In caso di registrazione del contratto di prestito sono previste:

 – l’imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate del contratto di prestito;

– l’imposta di registro pari al 3% sull’importo del prestito erogato, da pagarsi entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di prestito fruttifero va calcolata sulla somma erogata maggiorata degli interessi.

 




 

Esempio di scrittura privata di prestito tra parenti o familiari

SCRITTURA PRIVATA

<SIG. ALFA> nato a <…> il <…> e residente in <…> (<…>) alla Via <…>, num. <…>, codice fiscale <…>;

e

<SIG. BETA> nato a <…> il <…> e residente in <…> (<…>) alla Via <…>, num. <…>, codice fiscale <…>;

premesso che:

– < ALFA> e <BETA > sono [indicare il rapporto di parentela];

– [opzionale: indicare le ragioni del prestito, come per esempio:] “<Beta> intende acquistare un’automobile e <Alfa>, in considerazione del rapporto di parentela è disposto a concedergli la somma necessaria in prestito infruttifero”].

si conviene e stipula quanto segue:

– le premesse sono parte integrante della presente convenzione;

– < Alfa > concede in prestito a < Beta >, la somma di euro <…> (<…>/00) che viene versata in data odierna in un’unica soluzione [oppure: in più soluzioni e secondo le seguenti scadenze]. Il versamento della somma avviene nella seguente modalità [specificare se attraverso bonifico, assegno (indicare numero, importo, banca), o qualsiasi altra forma];

– <Beta> si impegna a restituire la suddetta somma entro e non oltre la data del ….. [eventualmente è possibile prevedere una restituzione a rate];

– [opzionale] La somma concessa in prestito ha la seguente finalità: <…> [per esempio l’acquisto dell’automobile]. La destinazione, anche parziale, della somma a finalità diverse da quella indicata, comporta l’immediata risoluzione del presente contratto con il diritto al risarcimento in capo a <Alfa>.

– Il prestito viene erogato a titolo gratuito e quindi senza alcun interesse da addebitare alla parte debitrice. Le eventuali spese, presenti e future, connesse con la presente scrittura privata sono a carico di <…>.

Letto, approvato e sottoscritto

<…>, li <…>

Firme

 

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 14/03/2016

martedì 8 marzo 2016

Cartelle esattoriali: la guida dell’Agenzia delle Entrate
 
L’Agenzia delle Entrate, il 7 marzo 2016, ha pubblicato una pratica guida sul tema delle cartelle esattoriali e i mezzi di riscossione coattiva, aggiornata a febbraio 2016.

Tramite Equitalia Spa, presente su tutto il territorio nazionale tranne che nella regione Sicilia, l’Agenzia delle Entrate svolge infatti l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi nel caso in cui il contribuente non adempia al loro pagamento spontaneamente.

L’Agente della riscossione, in caso di mancato pagamento dei tributi, attiva le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, delle cartelle esattoriali che contengono, tra l’altro:

§                         la descrizione degli addebiti;

§                         le modalità di pagamento;

§                         l’intimazione a pagare entro 60 giorni

§                         le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso

§                         il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

Nel caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali entro il termine dei 60 giorni, l’Agente della riscossione può le procedure per la riscossione coattiva, potendo, come specificato nella guida:

§                         iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati;

§                         iscrivere ipoteca sui beni immobili;

§                         procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi;

§                         procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili;

§                         effettuare ogni altra azione che la Legge consente al creditore.

Ricordiamo che l’Agente della riscossione, nel caso in cui il debitore sia un lavoratore dipendente e vanti quindi un credito nei confronti del datore di lavoro, può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma dovuta.

Tuttavia, come specifica l’Agenzia, gli importi dovuti a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a:

• 1/10 per importi fino a 2.500 euro

• 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro

• 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Inoltre, come specifica l’Agenzia, non è possibile pignorare l’ultimo stipendio/pensione versato sul conto corrente del debitore.

Per maggior approfondimento si rinvia alla pratica guida dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate

- articolo estratto da "7grammi lavoro.com" - 08/03/2016

martedì 1 marzo 2016


Ricetta medica addio da martedì

L’1 marzo esce di scena la ricetta medica cartacea e arriva quella elettronica: i malati dovranno utilizzare il cellulare o il tablet.

 Tutto è pronto: dal prossimo martedì esce definitivamente di scena la ricetta medica cartacea, quella con i tradizionali colori rosso e panna, per essere sostituita da tablet e computer.

La nuova normativa sulla circolarità nazionale della ricetta dematerializzata, approvata lo scorso novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre [1], diventa efficace a partire dal 1° marzo 2016: le farmacie dovrebbero essere, per quella data, già nelle condizione di calcolare ticket ed eventuali esenzioni nella Regione di provenienza del malato. Lo ricorda una nota della Fimmg, la Federazione dei medici di famiglia.

Cosa cambia da martedì?

Il medico di famiglia, nel momento in cui dovrà prescrivere un farmaco al malato, si collegherà dal proprio computer a un portale dedicato e lì indicherà gli estremi del paziente e del medicinale prescritto.

 In particolare, nel sistema informatico verrà compilata una ricetta “telematica”, identica a quella cartacea tradizionale, un Nre (numero ricetta elettronica) cui sarà associato il codice fiscale del paziente. Verranno poi aggiunte, in automatico, anche eventuali esenzioni.

 Il medico dovrà stampare un piccolo promemoria (della dimensione di un foglio A5) e consegnarlo al paziente. Quest’ultimo, munito di tale documento, si recherà in farmacia e lo consegnerà al farmacista il quale, a sua volta, attraverso i codici a barre stampati sul promemoria, recupererà la prescrizione collegandosi al sistema informatico online. Verrà così consegnata la medicina al malato.

Quando il sistema andrà completamente a regime, sparirà anche il promemoria e tutto avverrà telematicamente, attraverso al trasmissione di dati al sistema informatico centralizzato.

 Tale procedimento verrà esteso gradualmente anche per la prescrizioni di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica sarà accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.

 Ci vorrà ancora tempo perché sparisca anche la vecchia «fustella» da attaccare nei riquadri rossi, poiché anche se i codici della confezione sono inseriti direttamente sul computer ancora non è stato possibile determinare un meccanismo che annulli il valore della fustella rispetto alla necessità di identificare e distinguere i farmaci erogati a carico del Ssn da quelli che anche se erogabili vengono invece pagati direttamente dal cittadino.