martedì 8 marzo 2016

Cartelle esattoriali: la guida dell’Agenzia delle Entrate
 
L’Agenzia delle Entrate, il 7 marzo 2016, ha pubblicato una pratica guida sul tema delle cartelle esattoriali e i mezzi di riscossione coattiva, aggiornata a febbraio 2016.

Tramite Equitalia Spa, presente su tutto il territorio nazionale tranne che nella regione Sicilia, l’Agenzia delle Entrate svolge infatti l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi nel caso in cui il contribuente non adempia al loro pagamento spontaneamente.

L’Agente della riscossione, in caso di mancato pagamento dei tributi, attiva le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, delle cartelle esattoriali che contengono, tra l’altro:

§                         la descrizione degli addebiti;

§                         le modalità di pagamento;

§                         l’intimazione a pagare entro 60 giorni

§                         le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso

§                         il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

Nel caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali entro il termine dei 60 giorni, l’Agente della riscossione può le procedure per la riscossione coattiva, potendo, come specificato nella guida:

§                         iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati;

§                         iscrivere ipoteca sui beni immobili;

§                         procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi;

§                         procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili;

§                         effettuare ogni altra azione che la Legge consente al creditore.

Ricordiamo che l’Agente della riscossione, nel caso in cui il debitore sia un lavoratore dipendente e vanti quindi un credito nei confronti del datore di lavoro, può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma dovuta.

Tuttavia, come specifica l’Agenzia, gli importi dovuti a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a:

• 1/10 per importi fino a 2.500 euro

• 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro

• 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Inoltre, come specifica l’Agenzia, non è possibile pignorare l’ultimo stipendio/pensione versato sul conto corrente del debitore.

Per maggior approfondimento si rinvia alla pratica guida dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate

- articolo estratto da "7grammi lavoro.com" - 08/03/2016

1 commento:

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