L’Agenzia delle Entrate, il 7 marzo 2016, ha pubblicato una
pratica guida sul tema delle cartelle esattoriali e i mezzi di riscossione
coattiva, aggiornata a febbraio 2016.
Tramite
Equitalia Spa, presente su tutto il territorio nazionale tranne che nella
regione Sicilia, l’Agenzia delle Entrate svolge infatti l’attività di
riscossione “coattiva” dei tributi nel caso in cui il contribuente non adempia
al loro pagamento spontaneamente.
L’Agente
della riscossione, in caso di mancato pagamento dei tributi, attiva le
procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo
atto, delle cartelle esattoriali che contengono, tra l’altro:
§
la descrizione degli addebiti;
§
le modalità di pagamento;
§
l’intimazione a pagare entro 60 giorni
§
le indicazioni per l’eventuale proposizione
del ricorso
§
il nome del responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.
Nel caso di
mancato pagamento delle cartelle esattoriali entro il termine dei 60 giorni,
l’Agente della riscossione può le procedure per la riscossione coattiva,
potendo, come specificato nella guida:
§
iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili
registrati;
§
iscrivere ipoteca sui beni immobili;
§
procedere al pignoramento mobiliare o presso
terzi;
§
procedere all’espropriazione forzata dei beni
immobili;
§
effettuare ogni altra azione che la Legge
consente al creditore.
Ricordiamo
che l’Agente della riscossione, nel caso in cui il debitore sia un lavoratore
dipendente e vanti quindi un credito nei confronti del
datore di lavoro, può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma
dovuta.
Tuttavia,
come specifica l’Agenzia, gli importi dovuti a titolo di stipendio,
salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate
dall’Agente della riscossione in misura pari a:
• 1/10 per
importi fino a 2.500 euro
• 1/7 per
importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro
• 1/5 per
importi oltre i 5.000 euro.
Inoltre, come
specifica l’Agenzia, non è possibile pignorare l’ultimo stipendio/pensione
versato sul conto corrente del debitore.
Per maggior
approfondimento si rinvia alla pratica guida dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
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articolo
estratto da "7grammi lavoro.com" - 08/03/2016
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