giovedì 15 ottobre 2015

Abrogata l'autorizzazione per il lavoro estero


Semplificazione amministrativa, l'abrogazione dell'autorizzazione per il lavoro all'estero


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 20578/2015, chiarisce che le istanze di autorizzazione al lavoro estero pendenti alla data del 24 settembre 2015 non verranno evase, essendo venuto meno anche per queste il potere autorizzativo in capo all’amministrazione

Come noto, l’articolo 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto l’abrogazione dell’obbligo per i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione od al trasferimento di lavoratori italiani all'estero, di richiedere apposita autorizzazione al Ministero del lavoro. In ogni caso, tuttavia, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.
Orbene, tanto premesso, con nota del 30 settembre 2015, n. 20578, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito la portata della misura di semplificazione amministrativa, comunicando non solo che il vincolo della preventiva autorizzazione ministeriale è insussistente per quelle fattispecie successive alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), ma anche che l’esercizio dei poteri datoriali è liberalizzato con riferimento alle istanze presentate precedentemente alla suddetta data ed in corso di istruttoria.

www.studiogavioli.net

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