
Maxisanzione per il lavoro nero
c Novità
In merito alla sanzione connessa all’impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del
datore di lavoro domestico, il Ministero ha precisato che:
·
è stata eliminata la più favorevole c.d. maxisanzione affievolita, che si
poteva applicare nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato
per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero;
·
l’originaria sanzione amministrativa è stata
sostituita da una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del
comportamento illecito (si veda l’apposita tabella), da aumentarsi del 20% a
fronte dell’impiego di lavoratori stranieri non in regola con il titolo di
soggiorno o di minori in età non lavorativa;
·
non è soggetto alla maxisanzione il datore di
lavoro che, prima della visita ispettiva o della convocazione per il tentativo
di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per
l’intera durata, il rapporto di lavoro avviato senza preventiva comunicazione
obbligatoria;
·
l’applicazione della maxisanzione esclude
l’applicazione delle ulteriori sanzioni relative alla mancata comunicazione
obbligatoria, alla mancata consegna della lettera di assunzione e alle
violazioni in materia di LUL;
·
è stata reintrodotta la diffidabilità della
maxisanzione, fatta eccezione per i casi di impiego di lavoratori stranieri non
in regola con il titolo di soggiorno o di minori in età non lavorativa.
IMPORTI DELLA
NUOVA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO
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Giorni di effettivo lavoro del lavoratore
in nero
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Importo della sanzione per ogni
lavoratore irregolare*
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Fino a
30
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Da €
1.500,00 a € 9.000,00
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Da 31
fino a 60
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Da € 3.000,00
a € 18.000,00
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Oltre
60
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Da € 6.000,00
a € 36.000,00
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*da aumentarsi
del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido
permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa
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c Procedura di diffida
La diffida relativa alla nuova maxisanzione
comporta:
·
l’esecuzione degli adempimenti formali
(istituzione o compilazione del LUL, consegna della lettera di assunzione,
comunicazione al Centro per l’impiego, etc.);
·
la stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche con orario parziale, purché non
inferiore al 50% dell’orario normale, o di un contratto a tempo pieno e
determinato di durata non inferiore a 3 mesi che rispetti la disciplina
relativa, inclusi i limiti quantitativi;
·
l’impossibilità di stipulare un contratto di
lavoro intermittente, sia a tempo indeterminato che determinato;
·
il mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati,
se ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo, per almeno 3 mesi dalla
data dell’accesso ispettivo, al netto del periodo in nero che andrà comunque
regolarizzato;
·
la non applicabilità a tali assunzioni di
eventuali agevolazioni;
·
il recupero delle retribuzioni eventualmente non
versate, con l’emanazione della diffida accertativa.
Per i lavoratori irregolari ancora in forza al
momento della visita ispettiva, il termine per ottemperare alla diffida è di
120 giorni dalla notifica del verbale unico. Bisogna:
·
regolarizzare l’intero periodo di lavoro in nero
secondo le modalità accertate dagli ispettori, incluso il versamento dei
contributi e premi;
·
stipulare il contratto di lavoro secondo le
tipologie prima illustrate;
·
mantenere in servizio il lavoratore per almeno
90 giorni di calendario, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, da
comprovare con il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi
scaduti entro il termine di adempimento;
·
pagare la maxisanzione.
L’adempimento alla diffida consente
l’applicazione della sanzione nella misura minima.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro si
interrompa per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo tra
l’accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, per l’adempimento alla
diffida occorre stipulare un contratto dopo l’accesso ispettivo che, all’esito
della verifica, dovrà aver consentito un periodo di effettivo lavoro di almeno
3 mesi entro i 120 giorni dalla notifica del verbale unico.
Qualora il rapporto in nero sia già stato
regolarizzato prima della notifica del verbale, la diffida riguarderà solo il
mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 3 mesi e la richiesta di
pagamento del minimo della sanzione.
Il verbale unico, in caso di mancato adempimento
alla diffida entro 120 giorni dalla sua notifica, produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e dell’obbligato in solido.
Nel caso in cui i lavoratori in nero siano stati
regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la diffida
riguarderà solo la regolarizzazione del periodo in nero (non la stipula del contratto
e il conseguente mantenimento in servizio) e il datore di lavoro, entro 45
giorni dalla notifica della diffida stessa, dovrà:
1. rettificare
la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
2. pagare
le sanzioni in misura minima;
3. pagare
i contributi del periodo in nero.
Stessa procedura si applica ai casi in cui i
lavoratori in nero non siano più in forza all’atto della visita ispettiva che
ne abbia accertato l’irregolare impiego.
La diffida ora per allora, che consente il
pagamento della sanzione nella misura minima, potrà essere adottata qualora il
datore di lavoro, prima della redazione del verbale, documenti gli adempimenti
previsti, tranne il pagamento della sanzione, che potrà essere effettuato entro
120 giorni dalla notifica del verbale.
Sanzioni
applicabili in relazione al momento di commissione degli illeciti
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Illeciti
commessi dal 24/9/2015
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Si applica la nuova maxisanzione e la
procedura di diffida
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Illeciti iniziati e cessati prima del
24/9/2015
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Si applica la vecchia maxisanzione, inclusa quella
affievolita, ma non la procedura di diffida
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Illeciti iniziati prima del 24/9/2015, ma
proseguiti oltre tale data
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Si applica la nuova maxisanzione e la
procedura di diffida
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c Provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale
Le novità introdotte sono, in sintesi, le
seguenti:
1. modifica
degli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca del
provvedimento di sospensione;
2. possibilità
di chiedere la revoca mediante il versamento del 25% della somma aggiuntiva
dovuta e saldo dell’importo residuo entro 6 mesi con maggiorazione del 5%.
Nuovi importi
delle somme aggiuntive
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Ipotesi di sospensione
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Ordinari
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Acconto 25% subito
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Saldo 75% maggiorato del 5% entro 6 mesi
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Lavoro
nero
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€ 2.000,00
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€ 500,00
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€ 1.575,00
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Gravi e
reiterate violazioni in materia
di
salute e sicurezza
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€ 3.200,00
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€ 800,00
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€ 2.520,00
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Qualora, nei tempi previsti, il datore di lavoro
che abbia scelto di pagare le somme aggiuntive in acconto e saldo non paghi il
dovuto o lo paghi solo in parte, il provvedimento di accoglimento dell’istanza,
unitamente al provvedimento di revoca della sospensione, costituiscono titolo
esecutivo.
Per ottenere la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività occorre aver regolarizzato i lavoratori in nero
secondo una delle tipologie contrattuali prima illustrate per la maxisanzione,
ma non si applica il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi,
condizione necessaria ai soli fini della diffida.
La regolarizzazione dei rapporti è verificata
anche in relazione all’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria,
formazione e informazione previsti dalle norme in materia di sicurezza. In
particolare, per il settore edile, per il quale la quasi totalità delle violazioni
comporta sanzioni penali, il personale ispettivo dovrà adottare provvedimenti
di prescrizione obbligatoria e verificarne l’ottemperanza.
Per quanto concerne la regolarizzazione di
lavoratori extracomunitari irregolari e di minori illegalmente ammessi al
lavoro, non realizzabile in maniera piena, oltre alle somme aggiuntive ai fini
della revoca occorre comunque versare i contributi di legge.
LUL, prospetto paga e assegni familiari
La novità
consiste nell’introduzione di un criterio di commisurazione della sanzione
graduato per fasce in relazione sia al numero di lavoratori coinvolti sia ai
periodi in cui permanga la condotta illecita, che, se riconducibile a due
diverse fasce, comporterà l’applicazione della sanzione più elevata che
assorbirà quella meno grave. Le nuove sanzioni si applicano solo agli illeciti
commessi dal 24 settembre 2015.
Sanzioni per
omessa o infedele registrazione dei dati
che abbiano determinato differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
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Numero di lavoratori
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Periodo in mesi
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Sanzione amministrativa pecuniaria
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Fino a
5
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Fino a
6
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Da € 150,00
a € 1.500,00
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Da 6 a
10
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Oltre 6
fino a 12
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Da € 500,00
a € 3.000,00
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Più di
10
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Più di
12
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Da € 1.000,00
a € 6.000,00
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Sanzioni per
mancata o ritardata consegna, ovvero omessa o inesatta registrazione sul
prospetto paga
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Numero di lavoratori
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Periodo in mesi
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Sanzione amministrativa pecuniaria
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Fino a
5
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Fino a
6
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Da € 150,00
a € 900,00
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Da 6 a
10
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Oltre 6
fino a 12
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Da € 600,00
a € 3.600,00
|
Più di
10
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Più di
12
|
Da € 1.200,00
a € 7.200,00
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Sanzioni per
omessa corresponsione degli assegni familiari
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Numero di lavoratori
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Periodo in mesi
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Sanzione amministrativa pecuniaria
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Fino a
5
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Fino a
6
|
Da € 500,00
a € 5.000,00
|
Da 6 a
10
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Oltre 6
fino a 12
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Da € 1.500,00
a € 9.000,00
|
Più di
10
|
Più di
12
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Da € 3.000,00
a € 15.000,00
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