martedì 27 ottobre 2015

PRIME INDICAZIONI MINISTERIALI SULLE NUOVE SANZIONI PER LAVORO NERO, LUL, PROSPETTI PAGA E ASSEGNI FAMILIARI

Il Ministero del Lavoro, facendo seguito all’emanazione del decreto Semplificazioni, nel quadro dei provvedimenti del Jobs Act, ha diffuso la circolare n.26/15, per fornire le prime indicazioni applicative delle disposizioni che hanno modificato il regime delle sanzioni relative agli illeciti in materia di lavoro nero, Libro Unico del Lavoro, prospetti di paga e assegni per il nucleo familiare.

Maxisanzione per il lavoro nero
c Novità
In merito alla sanzione connessa all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico, il Ministero ha precisato che:
·     è stata eliminata la più favorevole c.d. maxisanzione affievolita, che si poteva applicare nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero;
·     l’originaria sanzione amministrativa è stata sostituita da una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del comportamento illecito (si veda l’apposita tabella), da aumentarsi del 20% a fronte dell’impiego di lavoratori stranieri non in regola con il titolo di soggiorno o di minori in età non lavorativa;
·     non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che, prima della visita ispettiva o della convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro avviato senza preventiva comunicazione obbligatoria;
·     l’applicazione della maxisanzione esclude l’applicazione delle ulteriori sanzioni relative alla mancata comunicazione obbligatoria, alla mancata consegna della lettera di assunzione e alle violazioni in materia di LUL;
·     è stata reintrodotta la diffidabilità della maxisanzione, fatta eccezione per i casi di impiego di lavoratori stranieri non in regola con il titolo di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

IMPORTI DELLA NUOVA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO
Giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero
Importo della sanzione per ogni lavoratore irregolare*
Fino a 30
Da € 1.500,00 a € 9.000,00
Da 31 fino a 60
Da € 3.000,00 a € 18.000,00
Oltre 60
Da € 6.000,00 a € 36.000,00
*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa

c Procedura di diffida
La diffida relativa alla nuova maxisanzione comporta:
·     l’esecuzione degli adempimenti formali (istituzione o compilazione del LUL, consegna della lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l’impiego, etc.);
·     la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con orario parziale, purché non inferiore al 50% dell’orario normale, o di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi che rispetti la disciplina relativa, inclusi i limiti quantitativi;
·     l’impossibilità di stipulare un contratto di lavoro intermittente, sia a tempo indeterminato che determinato;
·     il mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati, se ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo, per almeno 3 mesi dalla data dell’accesso ispettivo, al netto del periodo in nero che andrà comunque regolarizzato;
·     la non applicabilità a tali assunzioni di eventuali agevolazioni;
·     il recupero delle retribuzioni eventualmente non versate, con l’emanazione della diffida accertativa.
Per i lavoratori irregolari ancora in forza al momento della visita ispettiva, il termine per ottemperare alla diffida è di 120 giorni dalla notifica del verbale unico. Bisogna:
·     regolarizzare l’intero periodo di lavoro in nero secondo le modalità accertate dagli ispettori, incluso il versamento dei contributi e premi;
·     stipulare il contratto di lavoro secondo le tipologie prima illustrate;
·     mantenere in servizio il lavoratore per almeno 90 giorni di calendario, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, da comprovare con il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
·     pagare la maxisanzione.
L’adempimento alla diffida consente l’applicazione della sanzione nella misura minima.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo tra l’accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, per l’adempimento alla diffida occorre stipulare un contratto dopo l’accesso ispettivo che, all’esito della verifica, dovrà aver consentito un periodo di effettivo lavoro di almeno 3 mesi entro i 120 giorni dalla notifica del verbale unico.
Qualora il rapporto in nero sia già stato regolarizzato prima della notifica del verbale, la diffida riguarderà solo il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 3 mesi e la richiesta di pagamento del minimo della sanzione.
Il verbale unico, in caso di mancato adempimento alla diffida entro 120 giorni dalla sua notifica, produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido.
Nel caso in cui i lavoratori in nero siano stati regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la diffida riguarderà solo la regolarizzazione del periodo in nero (non la stipula del contratto e il conseguente mantenimento in servizio) e il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida stessa, dovrà:
1.  rettificare la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
2.  pagare le sanzioni in misura minima;
3.  pagare i contributi del periodo in nero.
Stessa procedura si applica ai casi in cui i lavoratori in nero non siano più in forza all’atto della visita ispettiva che ne abbia accertato l’irregolare impiego.
La diffida ora per allora, che consente il pagamento della sanzione nella misura minima, potrà essere adottata qualora il datore di lavoro, prima della redazione del verbale, documenti gli adempimenti previsti, tranne il pagamento della sanzione, che potrà essere effettuato entro 120 giorni dalla notifica del verbale.

Sanzioni applicabili in relazione al momento di commissione degli illeciti
Illeciti commessi dal 24/9/2015
Si applica la nuova maxisanzione e la procedura di diffida
Illeciti iniziati e cessati prima del 24/9/2015
Si applica la vecchia maxisanzione, inclusa quella affievolita, ma non la procedura di diffida
Illeciti iniziati prima del 24/9/2015, ma proseguiti oltre tale data
Si applica la nuova maxisanzione e la procedura di diffida
c Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Le novità introdotte sono, in sintesi, le seguenti:
1.  modifica degli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione;
2.  possibilità di chiedere la revoca mediante il versamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e saldo dell’importo residuo entro 6 mesi con maggiorazione del 5%.

Nuovi importi delle somme aggiuntive
Ipotesi di sospensione
Ordinari
Acconto 25% subito
Saldo 75% maggiorato del 5% entro 6 mesi
Lavoro nero
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 1.575,00
Gravi e reiterate violazioni in materia
di salute e sicurezza
€ 3.200,00
€ 800,00
€ 2.520,00

Qualora, nei tempi previsti, il datore di lavoro che abbia scelto di pagare le somme aggiuntive in acconto e saldo non paghi il dovuto o lo paghi solo in parte, il provvedimento di accoglimento dell’istanza, unitamente al provvedimento di revoca della sospensione, costituiscono titolo esecutivo.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività occorre aver regolarizzato i lavoratori in nero secondo una delle tipologie contrattuali prima illustrate per la maxisanzione, ma non si applica il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi, condizione necessaria ai soli fini della diffida.
La regolarizzazione dei rapporti è verificata anche in relazione all’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione previsti dalle norme in materia di sicurezza. In particolare, per il settore edile, per il quale la quasi totalità delle violazioni comporta sanzioni penali, il personale ispettivo dovrà adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria e verificarne l’ottemperanza.
Per quanto concerne la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari irregolari e di minori illegalmente ammessi al lavoro, non realizzabile in maniera piena, oltre alle somme aggiuntive ai fini della revoca occorre comunque versare i contributi di legge.

LUL, prospetto paga e assegni familiari
La novità consiste nell’introduzione di un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero di lavoratori coinvolti sia ai periodi in cui permanga la condotta illecita, che, se riconducibile a due diverse fasce, comporterà l’applicazione della sanzione più elevata che assorbirà quella meno grave. Le nuove sanzioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 24 settembre 2015.

Sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati che abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
Numero di lavoratori
Periodo in mesi
Sanzione amministrativa pecuniaria
Fino a 5
Fino a 6
Da € 150,00 a € 1.500,00
Da 6 a 10
Oltre 6 fino a 12
Da € 500,00 a € 3.000,00
Più di 10
Più di 12
Da € 1.000,00 a € 6.000,00

Sanzioni per mancata o ritardata consegna, ovvero omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga
Numero di lavoratori
Periodo in mesi
Sanzione amministrativa pecuniaria
Fino a 5
Fino a 6
Da € 150,00 a € 900,00
Da 6 a 10
Oltre 6 fino a 12
Da € 600,00 a € 3.600,00
Più di 10
Più di 12
Da € 1.200,00 a € 7.200,00


Sanzioni per omessa corresponsione degli assegni familiari
Numero di lavoratori
Periodo in mesi
Sanzione amministrativa pecuniaria
Fino a 5
Fino a 6
Da € 500,00 a € 5.000,00
Da 6 a 10
Oltre 6 fino a 12
Da € 1.500,00 a € 9.000,00
Più di 10
Più di 12
Da € 3.000,00 a € 15.000,00



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giovedì 15 ottobre 2015

Abrogata l'autorizzazione per il lavoro estero


Semplificazione amministrativa, l'abrogazione dell'autorizzazione per il lavoro all'estero


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 20578/2015, chiarisce che le istanze di autorizzazione al lavoro estero pendenti alla data del 24 settembre 2015 non verranno evase, essendo venuto meno anche per queste il potere autorizzativo in capo all’amministrazione

Come noto, l’articolo 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto l’abrogazione dell’obbligo per i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione od al trasferimento di lavoratori italiani all'estero, di richiedere apposita autorizzazione al Ministero del lavoro. In ogni caso, tuttavia, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.
Orbene, tanto premesso, con nota del 30 settembre 2015, n. 20578, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito la portata della misura di semplificazione amministrativa, comunicando non solo che il vincolo della preventiva autorizzazione ministeriale è insussistente per quelle fattispecie successive alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), ma anche che l’esercizio dei poteri datoriali è liberalizzato con riferimento alle istanze presentate precedentemente alla suddetta data ed in corso di istruttoria.

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Fumare spinelli in azienda legittima il licenziamento

Fumare spinelli durante l’orario lavorativo sul posto di lavoro mette a rischio il mantenimento dell’impiego perché lede il rapporto di fiducia del datore di lavoro circa la qualità della prestazione lavorativa.
La fattispecie in esame riguarda il licenziamento di un operaio della Fiat, addetto all’individuazione dei guasti di macchine ed impianti, per aver visionato a lungo, in orario di lavoro, un PC portatile introdotto senza autorizzazione e avere fumato due sigarette preparate con sostanze stupefacenti.
Ricorso in primo grado, il dipendente si era visto accogliere la richiesta in quanto veniva ritenuta eccessiva la sanzione della perdita del posto di lavoro. Tuttavia, la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece rigettato l'impugnativa, in quanto, dovendosi valutare la legittimità del licenziamento in relazione alla fiducia che il datore di lavoro doveva porre nella corretta esecuzione delle future prestazioni lavorative, la sanzione adottata era proporzionata al comportamento addebitato poiché, avuto riguardo al contenuto specifico della mansioni di manutentore affidategli, il comportamento del lavoratore contrastava con i doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore dipendente connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione aziendale.
E’, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che al giudice del merito spetti, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.
Pertanto, secondo la Cassazione, la motivazione della sentenza impugnata è formalmente logica ed adeguata sicché le è precluso qualsiasi sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle emergenze istruttorie.
Va annotato, poi, che la Corte del merito ha preso in considerazione, ai fini della proporzionalità della sanzione del licenziamento, la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro ed in tale contesto ha, altrettanto correttamente, tenuto conto della specificità dei compiti affidati al lavoratore (individuazione dei guasti e malfunzionamenti di macchine ed impianti) rispetto ai quali il comportamento addebitato, risultato accertato alla stregua delle emergenze istruttorie, è stato ritenuto idoneo a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavorative.