venerdì 22 luglio 2016


Il lavoro a cottimo è legale?


Quando il lavoratore viene pagato sulla base di quanto produce e lavora: il cottimo è legale in Italia.

 Il lavoratore non può essere sfruttato e, quindi, pagato sulla base di quanto produce: tuttavia il lavoro a cottimo è legale entro determinate forme e limiti. Ma procediamo con ordine.

 
 
 
 
 Normalmente il lavoratore viene pagato

– a tempo;

a cottimo;

– in natura;

– a provvigioni;

– con partecipazioni agli utili e ai prodotti.

 Sicuramente la forma ordinaria di pagamento è la retribuzione a tempo: in pratica, la busta paga viene rapportata a quanto tempo il dipendente ha passato in azienda a lavorare o, comunque, ha prestato la propria attività per conto del datore. Il termine di riferimento può essere l’ora, la giornata, la settimana, la quindicina, il mese o l’anno (nel caso delle mensilità aggiuntive). Nella pratica il tipo di retribuzione più adottata, anche nei confronti degli operai, è la retribuzione mensile.

 Il lavoro a cottimo: cos’è?

Quando si parla di lavoro a cottimo ci si riferisce ai casi in cui il lavoratore viene retribuito in base alla quantità di lavoro prodotto [1]. In pratica, con il lavoro a cottimo la retribuzione collegata all’effettivo risultato dell’attività lavorativa nell’unità di tempo.

 Il lavoro a cottimo non può costituire il livello di paga base del dipendente, ma solo una integrazione della normale retribuzione a tempo (si applica normalmente al personale operaio).

Solo nel caso del lavoro a domicilio esiste una forma di cottimo pieno. In tutti gli altri casi, il cottimo non può essere il riferimento principale per calcolare la retribuzione. È possibile dunque solo il cosiddetto “cottimo misto“: in forza di ciò, il lavoratore viene compensato con un importo fisso mensile (retribuzione contrattuale, sia essa mensilizzata ovvero oraria) incrementato di:

 – una somma a titolo di cottimo garantito in percentuale, corrisposto esclusivamente nel caso cui il lavoratore raggiunga un limite minimo di produzione;

– un importo variabile (cottimo effettivo), che rappresenta un elemento ulteriore della retribuzione va effettivamente a premiare il lavoratore in relazione alla propria produttività.

  

Quando è obbligatorio il lavoro a cottimo?


Il ricorso alla retribuzione a cottimo è obbligatorio quando:

– in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, l’operaio sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo;

– oppure quando la valutazione della prestazione dell’operaio avvenga in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

 
L’obbligatorietà del cottimo si verifica soltanto quando è richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro in economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore a quello conseguibile in detta ipotesi normale. Un incremento della produttività aziendale, conseguente ad esempio all’introduzione di un nuovo macchinario, non obbliga il datore di lavoro a retribuire i propri operai a cottimo, essendo sufficiente un aumento in percentuale fissa della paga base [2].

 

Quanto viene pagato il lavoro a cottimo?


A stabilire la retribuzione a cottimo sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

In realtà i contratti collettivi in generale si limitano a fissare il cosiddetto utile o minimo di cottimo, ossia una percentuale del minimo di paga base che l’azienda è tenuta a corrispondere in conseguenza del maggior rendimento del cottimista.

 

Ai fini del calcolo del cottimo misto, può essere stabilito convenzionalmente che la paga base di riferimento del lavoratore a tempo di pari categoria sia 100 e a questa corrisponda una quantità prodotta pari a 40. Normalmente ad ogni livello di retribuzione e quantità prodotta corrisponde il tempo che viene impiegato da un lavoratore di normale diligenza per compiere quel lavoro.

  

Quali obblighi gravano sul lavoratore a cottimo?


 

Il lavoratore pagato con il sistema del cottimo misto deve effettuare una prestazione pari a quella prevista per il realizzo del minimo di cottimo: non è sufficiente lavorare a livello di rendimento minimo equivalente a quello dei lavoratori pagati a tempo [3].

Se il cottimista realizza uno sciopero di rendimento, consistente nel lavorare al livello di rendimento minimo previsto per i lavoratori pagati a tempo, il datore di lavoro può ridurre proporzionalmente la sua parte fissa di retribuzione [4].

 

Quali obblighi gravano sull’azienda in caso di cottimo?


 

L’azienda deve comunicare in anticipo al lavoratore:

 – i dati relativi agli elementi costitutivi della tariffa;

– le lavorazioni da eseguire;

– il compenso;

– la quantità di lavoro e il tempo da impiegare per realizzarlo.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 21/07/2016

 

 

Il lavoro dipendente può essere gratuito?

Un amico ha lavorato per qualche giorno nella mia azienda, inizialmente sostenendo che lo avrebbe fatto gratis, ma ora pretende il pagamento: come posso difendermi?

 Il contratto di lavoro subordinato si presume sempre a titolo oneroso [1] ossia eseguito a pagamento; tuttavia è anche possibile il contrario, ossia che una prestazione lavorativa venga svolta gratis, ossia con rinuncia – da parte del prestatore d’opera – al diritto alla retribuzione. Tuttavia tale accordo – che non deve necessariamente essere scritto – va comunque dimostrato dal titolare dell’azienda o dal soggetto che ha usufruito dell’opera. Quest’ultimo deve cioè provare, in caso di richiesta di pagamento da parte del lavoratore, che la prestazione ricevuta è stata effettuata a titolo gratuito, per benevolenza, amicizia, rapporti di familiarità o parentela o in vista di vantaggi indiretti per il prestatore di lavoro (ad esempio: per imparare il mestiere o per acquisire una propria clientela).

Dunque, almeno in linea teorica, è sempre possibile il lavoro gratuito, ma va dimostrato. Prova che, comunque, in assenza di un patto scritto, risulta non sempre facile. E peraltro, anche l’eventuale presenza di una scrittura privata con cui il lavoratore dichiari di rinunciare alla paga non libera completamente il datore di lavoro, qualora venga dimostrato che tale documento è stato firmato solo per eludere le norme a tutela del lavoratore e costringere quest’ultimo a una prestazione lavorativa “in nero”. In buona sostanza ciò che conta, più delle carte, è come effettivamente sono andati i fatti e i termini e la misura in cui essi possono essere dimostrati davanti al giudice.

 È anche vero che il contratto di lavoro non deve essere necessariamente scritto, potendo essere eseguito direttamente, con un semplice accordo verbale (fatte salve le sanzioni per l’azienda che non abbia “denunciato” il lavoratore, regolarizzandolo ed effettuando tutte le comunicazioni previste dalla legge). Il fatto che il rapporto di lavoro si sia instaurato oralmente o in violazione delle norme sulle assunzioni non implica il venir meno del diritto alla retribuzione del dipendente, che pertanto potrà pretendere ugualmente – anche se “a nero” – di essere pagato. Nel diritto di lavoro sussiste infatti il cosiddetto “principio di effettività” in virtù del quale non conta tanto l’aspetto formale di come si è instaurato il rapporto contrattuale, ma l’esecuzione materiale della prestazione lavorativa che fa automaticamente scattare il diritto alla retribuzione.

 Vi sono rapporti che presentano aspetti comuni con quello di lavoro subordinato, ma che si distinguono dallo stesso per la gratuità della prestazione lavorativa: si tratta del:

  • lavoro familiare
  • del rapporto di volontariato (come ad esempio nel caso di simpatizzanti di partiti e sindacati o di volontari in organismi di beneficenza e aiuto sociale).

In via generale si presume sempre gratuito il lavoro prestato dai praticanti [2].

 Dal punto di vista contributivo le prestazioni gratuite non configurano un rapporto di lavoro e non determinano alcun obbligo nei confronti dell’INPS [3].

 In via generale, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione a fronte della prestazione resa dal lavoratore. Fanno eccezione alcuni casi in cui per assenza del lavoratore la prestazione manca ma al lavoratore spetta comunque la retribuzione ed altri casi in cui per impossibilità sopravvenuta la prestazione non viene resa ed il datore di lavoro, talvolta, è esonerato dal pagamento della retribuzione.

 - articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 21/07/2016

martedì 19 luglio 2016



Truffe online: la banca ci può controllare via web


Il Garante per la Privacy autorizza le banche a spiare online i movimenti dei clienti. A patto che i dati vengano protetti e che il consenso sia esplicito.

 Accedere al conto corrente online o ai movimenti della carta di credito non sono soltanto affari del cliente di una banca ma anche della banca stessa. L’Autorità Garante della Privacy autorizza gli istituti di credito a spiare il cliente via Internet. A certe condizioni, la banca, tramite un software ed un partner tecnologico, è legittimamente in grado di osservare tutto ciò che facciamo sul web e che interessa il rapporto tra banca e cliente. Perfino quanto tempo si resta collegati, dove si clicca, come si reagisce ad una presunta anomalia.

 Non si tratta per forza di pura curiosità o di spionaggio da parte di chi custodisce i nostri soldi. La banca, conosciute le abitudini di navigazione del cliente, è in grado di capire se qualche furbetto si intrufola nella pagina di un altro con le sue credenziali per svuotargli il conto corrente o la carta di credito.

Quali possono essere questi comportamenti anomali in grado di insospettire la banca? Ad esempio, digitare sulla tastiera in modo più lento di quello abituale. Oppure usare un browser per l’accesso a Internet che non era mai stato utilizzato prima. Addirittura tenere il cellulare o il tablet in una posizione inusuale oppure muovere il mouse diversamente dal solito. Il software della banca riesce a vedere tutti questi comportamenti. Per motivi di sicurezza.

 L’unica cosa che il Garante chiede è che il cliente abbia ben chiaro che qualcuno lo sta osservando mentre naviga sulla sua pagina personale del sito della banca.
 
 Conto corrente controllato online: a quali condizioni
Il Garante per la Privacy, dunque, dà il consenso a quello che viene chiamato “controllo biometrico del cliente”, cioè allo studio dei movimenti di navigazione del cliente stesso ogni volta che accede al suo profilo online. Chiede, però, che l’istituto informi il cliente del fatto che sarà controllato. Il cliente, pertanto, dovrà esprimere un consenso esplicito attraverso un’informativa che spiega chiaramente le condizioni di questo sistema.

 Per esempio, i dati raccolti dalla banca su ogni navigazione del cliente passeranno dall’istituto ai database del suo partner tecnologico attraverso dei canali criptati. Questi canali restano protetti da eventuali intrusioni da parte di qualche malintenzionato.

 Tanto per cominciare, il partner tecnologico della banca non può accedere ai dati anagrafici del cliente. In questo modo, sarà impossibile collegare comportamenti con nomi e volti.

Inoltre, a lungo andare, quando il profilo delle abitudini del cliente sarà, ormai, tracciato, il controllo da parte della banca diminuirà. Nella banca dati resteranno soltanto gli elementi necessari a scoprire eventuali truffe. Poi verranno eliminati. Le navigazioni del cliente spariranno dalla banca dati entro 30 giorni anche quando verrà chiuso il conto corrente oppure si rinunci ai servizi online.

 Per il Garante della Privacy, il controllo mirato delle banche sulla navigazione dei propri clienti è legittimato dalla giurisprudenza. Diversi tribunali [1] hanno sentenziato che devono essere messe, da parte degli istituti di credito, delle barriere “anche innovative e sofisticate” contro le intrusioni e le truffe online. Quelle barriere vanno viste, dunque, a parere del Garante, come prove dello scrupolo della banca nella protezione del cliente.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 18/07/2016

 

Banca online: un software contro le frodi informatiche sul conto

richiedi consulenzaHome banking: analisi comportamentale per evitare le truffe e il prosciugamento del conto corrente.

 Non tutti ne sono ancora a conoscenza, ma le banche stanno sperimentando un sofisticatissimo software, basato sull’analisi delle informazioni biometriche-comportamentali dei clienti che utilizzano la banca telematica (effettuando cioè pagamenti e bonifici online): ciò al fine di evitare i furti d’identità le frodi telematiche operate da chi, riuscendo a captare username e password del servizio di home banking dei correntisti, riesca a depredare i depositi lasciando il conto a secco. Questo sistema riesce ad analizzare e riconoscere alcuni dati biometrici come la pressione sul touch screen o i movimenti del mouse, in occasione della navigazione dell’utente nell’area privata della propria internet banking.

 Questo sistema si propone di innalzare i livelli di tutela attualmente previsti (come password per l’accesso al conto corrente on line, oppure one time password per bonifici e altre operazioni) con nuove modalità di “identificazione” dell’utente.

Le banche lavoreranno con un partner tecnologico in grado di generare profili univoci dei propri clienti, raccogliendo i dati sensibili di questi ultimi in base all’analisi del loro comportamento durante le sessioni di lavoro effettuate nell’area riservata del sito di internet banking. Detto in parole ancora più semplici verranno estrapolate informazioni assai specifiche sulle azioni spontanee dell’utente, come i movimenti del mouse (incluse reazioni inconsce a “interferenze” prodotte appositamente dal sistema), la pressione del dito su schermi touch, oppure la velocità di digitazione sulla tastiera. Tali dati biometrici sono combinati con altre informazioni relative alla tecnologia usata per collegarsi (pc, tablet, smartphone), come i parametri del sistema operativo e del browser di navigazione.

Ogni volta che il cliente si ricollega ai servizi bancari on line, il sistema provvede a comparare le caratteristiche della sua navigazione sul sito con quelle associate al profilo in memoria, così da individuare eventuali tentativi di accesso illecito ai conti on-line, informandone i clienti ed eventualmente inibendo determinate operazioni.

 Questo sistema è stato posto all’attenzione del Garante della Privacy affinché dia il proprio parere e l’Authority ha riconosciuto l’importanza delle finalità perseguite dalla banca a garanzia della sicurezza dei servizi on-line ma, proprio per la delicatezza dei dati personali trattati, ha vincolato l’attivazione del nuovo sistema alla rigorosa osservanza delle misure individuate a tutela della privacy degli interessati.

 - articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 14/07/2016

 

martedì 5 luglio 2016

Facebook: "Tutto quello che avete postato diventa pubblico". È una bufala!


Facebook: "Tutto quello che avete postato diventa pubblico". È una bufala!


La polizia di Stato smentisce e invita a non copiare e incollare

di Marina Crisafi – Se ricevete un messaggio che vi preannuncia che tutto ciò che avete postato su Facebook da domani diventerà pubblico, invitandovi a condividere non credeteci. Come avvisa la polizia di Stato sulla sua pagina "Una vita da social" si tratta dell'ennesima bufala che sta girando sui social e che sta allarmando gli utenti.

Il messaggio diffuso, dato che molti lo stanno copiando e incollando sul proprio profilo, è il seguente:

"Scadenza domani!!! Tutto quello che avete postato diventa pubblico da domani. Anche i messaggi che sono stati eliminati o le foto non autorizzate. Non costa nulla per un semplice copia e incolla, meglio prevenire che curare. Canale 13 ha parlato del cambiamento nella normativa sulla privacy di Facebook. Io non do facebook o qualsiasi entità associata a facebook il permesso di usare le mie immagini, informazioni, i messaggi o i post, passato e futuro. Con questa dichiarazione, do avviso a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire, trasmettere o prendere qualsiasi altra azione contro di me sulla base di questo profilo e / o il suo contenuto. Il contenuto di questo profilo è privato e le informazioni riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge (UCC 1-308-1 1 308-103 e lo statuto di Roma). Nota: Facebook è ora un'entità pubblica. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se preferisci, puoi copiare e incollare questa versione. Se non pubblichi una dichiarazione almeno una volta, Sara ' tatticamente permettendo l'uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato di profilo. Non condivido. Copia e incolla per stare sul sicuro".

Ovviamente, c'è da stare tranquilli non essendoci nulla di vero, ma la Polizia avvisa comunque "copiando e incollando questo stato contribuirete solo a divulgare la solita #catenadisantantonio".

 articolo estratto da "www.Studio Cataldi.it" - 04/07/2016

venerdì 27 maggio 2016


Se il lavoratore comunica l’assenza in ritardo


 




 

Ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario di ingresso nella comunicazione del lavoratore all’azienda: giustificata la sanzione disciplinare.



Che succede se il lavoratore comunica l’assenza dal lavoro dopo che è già scoccato l’orario di entrata? Si tratta di certo di un illecito disciplinare, dice la Cassazione con una recente sentenza [1], tuttavia non particolarmente grave quando la comunicazione avviene, comunque, in tempi relativamente brevi: ad esempio, se il dipendente fa sapere, nell’arco dello stesso giorno, la propria indisponibilità al lavoro rischia, tutt’al più, la sanzione del rimprovero scritto (nel caso di specie, il lavoratore aveva comunicato la sua assenza dopo poco più di un’ora dall’orario di entrata).

Tale sanzione è stata ritenuta, dalla Suprema Corte, congrua rispetto all’illecito; difatti la legge stabilisce che, per il legittimo esercizio del potere disciplinare, è sempre necessario che vi sia proporzionalità tra infrazione commessa e contestata al lavoratore e sanzione irrogata dal datore di lavoro.

 In generale l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere comunicata tempestivamente all’azienda e, comunque, prima del termine dell’inizio della prestazione lavorativa (ossia l’orario di entrata in ufficio). Se così non dovesse essere, ai fini della gravità del comportamento bisognerà valutare il tempo che il dipendente ha impiegato a sanare la dimenticanza: si passa da un ritardo di un’ora (nel migliore dei casi) all’omissione della comunicazione (nei casi più gravi, il che potrebbe costare anche il licenziamento se l’azienda ne ha subito un danno particolarmente grave).


 Il controllo dell’azienda sull’orario di lavoro

Il datore di lavoro può controllare il rispetto dell’orario di lavoro tramite sistemi di rilevazione delle presenze come il badge. Il dipendente che ritardi anche pochi minuti rispetto all’orario di ingresso deve comunicarlo tempestivamente al datore, per cui può essere licenziato qualora il dipendente si faccia timbrare il cartellino dal collega per rispettare i tempi di entrata sul lavoro.
Secondo infatti una sentenza di ieri della Cassazione [2], tale comportamento – anche se isolato e posto in essere una sola volta – è caratterizzato, in sé e per sé, da particolare gravità, a prescindere dalla ripercussioni sull’azienda; il che giustifica il recesso immediato e senza preavviso dal rapporto di lavoro.


La comunicazione della malattia

Non molto diverso dal semplice ritardo è il caso di malattia che renda del tutto impossibile l’entrata sul lavoro. In tal caso, Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale, per rendere possibili i successivi controlli medici.

L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione da parte del medico. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro; la certificazione è invece finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

 

Il procedimento disciplinare in caso di ritardo

Nel caso in cui il lavoratore non osservi tali regole (anche, quindi, nel caso di ritardo comunicato non tempestivamente), il datore di lavoro deve avviare il procedimento di contestazione dell’illecito disciplinare che così si struttura:

  •  comunicazione per iscritto al lavoratore della contestazione relativa al comportamento illegittimo: tale comunicazione deve avvenire tempestivamente rispetto ai fatti, in modo da dare al dipendente la possibilità di difendersi. La contestazione deve contenere la manifestazione non equivoca dell’intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare;

  • entro 5 giorni dalla contestazione, il lavoratore può produrre le proprie difese e controdeduzioni in forma scritta o orale. La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore è illegittima per violazione di norme imperative di legge;

esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 26/05/2016

 

mercoledì 25 maggio 2016


Omicidio stradale e uso dei cellulari

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L’uso di telefoni cellulari alla guida è da sempre una delle più frequenti cause di incidenti stradali. Uno strumento per accertare l’eventuale utilizzo è l’analisi delle celle telefoniche.

 Un attimo di disattenzione, uno squillo sul cellulare, un suono inaspettato e una distrazione potrebbe risultare fatale: l’uso dei telefonini mentre si è alla guida è una delle maggiori cause di incidenti stradali e una delle fattispecie poste a fondamento del nuovo reato di omicidio stradale, recentemente inserito nel nostro ordinamento [1].

 Il nuovo reato di omicidio stradale
Secondo le nuove disposizioni è infatti punito a titolo di omicidio stradale colposo il guidatore che causa la morte di una persona in seguito alla violazione di una norma sulla circolazione stradale o perché si è messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave o in stato di grave alterazione data dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Lo stato di ebrezza o di alterazione può essere meno grave e comunque configurare il reato in esame nel caso in cui si tratti di soggetti che svolgono come lavoro l’attività di trasporto di persone o cose.

Lo stato di ebrezza non grave è punito, in maniera più lieve, se il conducente ha superato determinati limiti di velocità, abbia attraversato un semaforo nonostante fosse accesa la luce rossa, abbia circolato contromano, abbia effettuato sorpassi pericolosi o inversioni nelle vicinanze di incroci, curve o dossi.

Appare pertanto evidente come il nuovo reato vada a punire i casi di eccessivo utilizzo di alcool e di uso di sostanze stupefacenti ma anche i casi di disattenzione e negligenza, più o meno gravi, che comunque provochino la morte di un soggetto.


Il traffico dati e l’analisi delle celle telefoniche

In caso di incidente stradale, uno dei primi passi compiuti dalle Autorità competenti è il sequestro dei telefoni dei soggetti coinvolti per poter poi disporre accertamenti specifici al fine di verificare se e in che modo l’incidente può esser stato causato dall’utilizzo del cellulare.

Gli operatori, infatti, mantengono sia i dati relativi al traffico telefonico sia quelli riguardanti il traffico telematico. In questo modo è possibile tracciare l’accesso alla “rete dati”, potendo così monitorare la consultazione della posta elettronica e dei social network.

Infatti, se è possibile comunque utilizzare il telefono nel rispetto del codice della strada mediante l’utilizzo di strumenti come l’auricolare o il vivavoce, non è in alcun modo possibile scrivere messaggi o mail o accedere ai social network in quanto questo comporterebbe una distrazione, dovendo necessariamente distogliere lo sguardo dalla strada e lasciare, anche se con una sola mano, la presa del volante.

- articolo estratto da "LLpT -la Legge per tutti" - 24/05/2016